Scambio delle sementi e gestione dinamica delle diversità intersecano discipline differenti. Il rigido approccio del ministero competente non aiuta.
di Riccardo Bocci – Tratto da Altreconomia 277 – Gennaio 2025
Il 5 dicembre 2024 il ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) ha finalmente pubblicato il decreto attuativo per permettere la commercializzazione di sementi di “Materiale eterogeneo biologico” (Meb). Si tratta di una nuova categoria di sementi non uniformi e non protette da proprietà intellettuale, istituita dal Regolamento sull’agricoltura biologica del 2018. È un importante passo avanti per la diversificazione dei sistemi sementieri, atteso da circa due anni, visto che il Regolamento sul bio è entrato in vigore nel gennaio 2022. Sarà così possibile notificare e commercializzare il Meb in maniera semplificata rispetto a quanto accade con le varietà convenzionali, che devono essere “Distinte, uniformi e stabili” (i famosi criteri Dus) per poterne vendere le sementi.
Ma perché questo ritardo nel rendere operativa una norma contenuta in un regolamento? Si trattava di un atto quasi dovuto che doveva solo individuare il soggetto a cui inviare i campioni e tradurre in italiano il facsimile di notifica.
L’iter di questo decreto ci racconta delle difficoltà delle strutture organizzative istituzionali a gestire temi complessi e trasversali, come per l’appunto il Meb. Infatti le sementi sono di competenza di un ufficio del Masaf, mentre il biologico è seguito da un altro ufficio, afferente a dipartimenti e, quindi, dirigenti diversi. Ovviamente chi si è sempre occupato di sementi convenzionali non ha visto di buon occhio le deroghe create dal regolamento bio e considera la possibilità di commercializzare sementi “non Dus” come un vulnus che mina le basi di tutto il sistema. D’altro canto, chi si occupa di biologico nel ministero è più pronto ad accettare questi nuovi concetti, stando a contatto con quegli attori che si sono battuti per ottenere queste deroghe per avere maggiore diversità nelle varietà usate nel biologico. Questi due uffici non si frequentano, purtroppo, e non esiste nessuno strumento che favorisca la loro integrazione. Abbiamo un problema istituzionale. Non è più possibile gestire in maniera così specializzata e compartimentata temi che per loro natura sono transdisciplinari e attraversano più settori. È necessario, inoltre, costruire un nuovo sistema di trasparenza di questi processi decisionali che non può più basarsi sui classici strumenti di negoziazione sindacale. Ci sono nuovi attori da coinvolgere, in un’ottica partecipativa e inclusiva che renda le istituzioni e i loro procedimenti più vicini ai cittadini.
Sono necessari due anni anni per rendere operativa la norma che permette la vendita di sementi di “Materiale eterogeneo biologico”
Ad esempio, in questi mesi si sta negoziando il nuovo regolamento sulla commercializzazione del materiale di propagazione vegetale. Un tema centrale per l’agricoltura europea perché le sementi che usiamo definiscono i futuri sistemi agricoli e alimentari. Dopo la proposta della Commissione europea di luglio 2023 e il voto del Parlamento ad aprile 2024, ora la discussione è in seno al Consiglio, cioè ai vari ministeri dell’Agricoltura degli Stati membri. Ovviamente, l’ufficio che segue il dossier è quello delle sementi, ma il testo del Regolamento ha tra i suoi nuovi obiettivi la conservazione della biodiversità agricola e nuove regole per lo sviluppo di varietà biologiche. Si parla di gestione dinamica della diversità e di permettere a questo scopo lo scambio delle sementi tra agricoltori. Temi che non sono strettamente legati all’ufficio sementi, ma, piuttosto, di competenza di quello del biologico e di quei funzionari che si occupano di biodiversità. Quindi tre uffici diversi che, però, non comunicano tra loro. Ragione per cui non sappiamo come verrà fatta la sintesi della posizione italiana in seno al Consiglio e quale punto di vista sarà espresso.
Il rigido e ingessato apparato istituzionale ereditato dal secolo scorso non è più funzionale per rispondere alle sfide che abbiamo davanti.
di Riccardo Bocci – Tratto da Nautilus rivista – Gennaio 2025
Le sementi hanno un immaginario sociale che le fa uscire dall’essere solo un mezzo di produzione in agricoltura. Infatti, i nomi delle varietà, le loro caratteristiche sono legate alla nostra storia, un tempo definivano i nostri orizzonti simbolici, gusti e sapori sono legati alla nostra tradizione e alla cucina. Ma c’è di più. Chi controlla i semi, controlla il sistema alimentare e quello che mettiamo nei nostri piatti. Ecco perché parlare di sementi non è facile e tocca delle corde emotive che normalmente non sono considerate dai tecnicismi con cui di solito si tratta la materia agricola. Senza capire tutti questi fili che legano le sementi alle società non si possono realizzare delle serie politiche sementiere, in grado di rispondere a tutte le aspettative dei molti e variegati attori coinvolti. Soprattutto, però, non si riesce a spiegare l’interesse che questo mezzo tecnico ha per cittadini che, ormai, sono molto lontani dalla pratica del fare agricoltura. Nel mondo urbano, che idealizza l’agricoltura vissuta come un’arcadia di cartapesta, i semi hanno un ruolo centrale, diventando antichi, naturali, autoctoni o ancestrali, nel tentativo impossibile di richiamare un mondo contadino scomparso.
Difficile se non impossibile coniugare questa nuova cosmologia nostalgica con il sistema di leggi e regole che nel frattempo sono state sviluppate sulle sementi. Proviamo a fare una veloce sintesi. A livello europeo le sementi sono regolate da 12 differenti direttive che si occupano di definire quali sementi possono essere messe in commercio. Si tratta dei famosi criteri di Distinzione, Uniformità e Stabilità (DUS), che, in essere dagli anni ’60 del secolo scorso, hanno contribuito a far scomparire la diversità dalle nostre campagne. A livello internazionale abbiamo la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) e il relativo Protocollo di Nagoya che si occupano di definire le regole all’accesso alle risorse genetiche a fini di ricerca; il Trattato Internazionale sulle Risorse Genetiche Vegetali per l’Agricoltura e l’Alimentazione che definisce l’accesso alle sementi; e in ultimo la convenzione UPOV che riguarda la proprietà intellettuale sulle nuove varietà. In Italia, poi, il quadro si complica con la legge nazionale 194 del 2015 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” e le molte leggi regionali sulla agrobiodiversità. Come si capisce un mare di carta e burocrazia nel quale non è facile navigare.
Uno dei temi più di battuti è quello della proprietà: a chi appartengono i semi? Sono degli agricoltori che li coltivano? Delle ditte sementiere o dei ricercatori che creano le nuove varietà? Sono un bene comune, patrimonio dell’umanità? Oppure hanno un proprietario, il presunto inventore, così come capita a un qualsiasi oggetto?
Non è facile rispondere. Il sistema legale descritto prima ci racconta che le nuove varietà, se distinte, uniformi e stabile, sono di proprietà di chi le crea, addirittura si possono brevettare, con il classico brevetto industriale. All’opposto le varietà antiche, o meglio locali se vogliamo uscire dalla narrazione da Mulino bianco, sono in pubblico dominio perché non uniformi o troppo vecchie per essere protette. Ma cosa vuol dire pubblico dominio? Significa che giuridicamente non hanno un proprietario, ma un possessore: l’agricoltore che le coltiva. Quando, però, queste varietà locali vengono conservate nelle banche delle sementi pubbliche (di università e centri di ricerca) diventano di proprietà dello Stato stesso, in quanto la CBD ha dato la sovranità nazionale alla biodiversità che si trova nel suo territorio. Tecnicamente, quindi, non sono più patrimonio comune dell’umanità dall’entrata in vigore della CBD nel 1994 e non possono essere considerate un bene comune.
Tutto chiaro e definito? In realtà no. Se usciamo dal mondo delle varietà migliorate, protette e rispondenti ai criteri DUS, e entriamo in quello delle varietà diversificate (popolazioni, varietà locali, materiali eterogenei biologici, solo per nominare alcuni esempi), in pubblico dominio, ci si apre uno spazio incredibile in cui lavorare per ricostruire quei legami sociali che si sono persi intorno alle sementi, negoziando un nuovo sistema di regole che ogni comunità può definire intorno ad uso, scambio e circolazione delle proprie sementi. Non proprio un bene comune ad accesso libero, ma qualcosa di diverso dove l’azione collettiva trova la sua centralità nel processo di innovazione sociale e le sementi diventano volano per la costruzione di sistemi alimentari alternativi, non solo da un punto di vista agronomico.
Negli interstizi dimenticati dalla modernizzazione le sementi sono di chi se ne prende cura e le usa come strumento di costruzione di un’altra società.
Informazioni sui paesi tratte dall’articolo Landrace legislation in the world: status and perspectives with emphasis in Eu system, Genetic Resour. Crop Evol. 2024 (tinyurl.com/d9r4x25x )
🇧🇯 BENIN: Le varietà locali possono essere registrate nel Catalogo nazionale, moltiplicate e vendute. Esistono tre tipi di elenchi: (1) varietà testate per i criteri DUS e VAT, (2) varietà testate solo per i criteri DUS (esclusivamente per esportazione) e (3) varietà locali e tradizionali testate solo per i criteri VAT.
🇧🇯 BOLIVIA: Varietà locali e farmers’ varieties non possono essere iscritte nel Registro Nazionale, anche se diverse varietà locali di patate, arachidi e mais sono state incluse grazie alla deroga dell’Istituto Nazionale di Innovazione Agroforestale che le ha esentate dalle analisi DUS. Dal 2008 per la patata sono in uso descrittori più adatti ai diversi colori e forme delle varietà.
🇧🇷 BRASILE: Le varietà locali e tradizionali possono essere utilizzate, scambiate o vendute tra agricoltori familiari, coloni della riforma agraria o indigeni, senza registrazione nel Catalogo Nazionale delle Varietà. C’è anche una deroga per le organizzazioni dell’agricoltura familiare, che possono solo distribuire e non vendere, sementi di varietà locali e tradizionali.
🇨🇱 CILE: Le varietà non possono essere registrate senza rispettare le regole DUS, anche se esistono eccezioni per gli agricoltori che possono usare varietà non uniformi, ma non venderle o scambiarle.
🇨🇳 CINA: La registrazione delle varietà è consentita solo dopo aver superato i test DUS e VAT, fatto che limita la possibilità di registrare varietà locali. Inoltre, è illegale produrre in azienda sementi non registrate.
🇮🇳 INDIA: Le farmers’ varieties sono quelle “tradizionalmente coltivate e sviluppate dagli agricoltori o le varietà locali di cui gli agricoltori possiedono una conoscenza comune”. Possono essere protette con la privativa vegetale e commercializzate in base al Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights, ma devono rispondere ai criteri DUS, anche se sono stati allentati i requisiti di uniformità e stabilità (un anno di test invece di due).
🇮🇩 INDONESIA: Le farmers’ varieties sono coltivate principalmente per l’autoconsumo. Dal 2014 i criteri DUS devono essere soddisfatti per la registrazione delle varietà.
🇳🇵 NEPAL: Dal 2013 la normativa sulle sementi è stata modificata per consentire la registrazione di varietà locali nel catalogo nazionale. I test DUS sono richiesti per la registrazione nel catalogo, ma per le varietà locali sono sufficienti i dati validi di una stagione e non è obbligatorio il test VAT.
🇵🇰 PAKISTAN: In base al Plant Breeders’ Rights Act del 2016, gli agricoltori possono vendere, scambiare le sementi di di varietà non protette. A causa dei criteri DUS necessari per la registrazione delle sementi, la commercializzazione di varietà locali non è favorita.
🇱🇰 SRI LANKA: Il progetto di legge sulla protezione delle varietà vegetali del 2011 consente agli agricoltori di seminare, riseminare, scambiare, condividere o vendere le sementi anche di una varietà protetta.
🇨🇭 SVIZZERA: Le varietà locali sono registrate come “varietà di nicchia”, una subcategoria del catalogo varietale. La commercializzazione delle sementi di queste varietà è consentita senza bisogno di un cartellino ufficiale, con la dicitura “varietà di nicchia approvata, sementi non certificate”.
🇺🇬UGANDA: La normativa sementiera considera i sistemi formali e informali. I primi coprono solo il 20% delle sementi prodotte. Il sistema informale è riconosciuto importante dalla Politica Nazionale sulle Sementi del 2018 per la conservazione della biodiversità agricola.
🇻🇳 VIETNAM: La registrazione delle varietà è condotta principalmente da organizzazioni di agricoltori o comunitarie a livello locale. La registrazione richiede test DUS e VAT e prove in più località. Dal 2008 il governo riconosce i sistemi informali, permettendo ai piccoli agricoltori di scambiare le loro varietà.
🇿🇼 ZIMBABWE: Non esiste un quadro legislativo che permette registrazione, produzione o commercializzazione di farmers’ varieties, perchè le varietà devono passare i test DUS e VAT. Il Community Technology Development Trust ha proposto una bozza di certificazione per le varietà locali per consentire l’utilizzo di materiale genetico più eterogeneo.
Sono passati quasi venti anni dalla prima definizione di varietà da conservazione contenuta nella Direttiva Europea 98/95 (1998) e più di dieci dall’uscita delle direttive specifiche su cereali (62/2008), ortive (145/2009) e foraggere (direttiva 60/2010).
È importante cercare di trarre un bilancio da questa esperienza che è stata la prima deroga alla normativa sementiera, consentendo la registrazione di varietà non rispondenti ai criteri DUS. Inoltre, analizzare il suo impatto si rileva utile in questo momento storico in cui si sta negoziando il nuovo regolamento sementiero, con importanti modifiche proprio per le varietà da conservazione. Questo articolo riprende un lavoro pubblicato da Adriano Didonna, Riccardo Bocci et al., nel 2024 su Horticulture e si occupa in particolare dell’implementazione della direttiva 145/2009 sulle specie ortive iscritte come varietà da conservazione e non come prive di valore intrinseco. Per capire, infatti, gli effetti che questa normativa ha avuto sul mercato delle sementi è opportuno studiare i dati delle iscrizioni delle varietà da conservazione nella sezione apposita del Catalogo Comune (CC), sia a livello europeo che nazionale. In Europa, nel 2023 risultano registrate 191 varietà ortive da conservazione appartenenti a 31 specie, distribuite in 18 Paesi, pari a solo lo 0,88% del totale delle varietà ortive incluse nel CC (21.593 varietà). La specie più rappresentata è Phaseolus vulgaris L. con 36 varietà, seguita da Solanum lycopersicum L. con 35 varietà e Capsicum annuum L. con 28 varietà. La quasi totalità delle registrazioni è avvenuta a partire dal 2010, dopo l’entrata in vigore della direttiva 145/2009, con un picco nel 2015 che è stato l’anno in cui è stato registrato il maggior numero di varietà registrate (31), seguito dal 2021 (23). Spagna, Italia e Croazia sono i paesi che hanno iscritto più varietà, arrivando a rappresentare insieme oltre il 65% delle registrazioni totali (Figura 1).
L’Italia si posiziona al secondo posto con 43 varietà orticole registrate appartenenti a 15 specie, tra cui le più rappresentate sono Phaseolus vulgaris (18), Allium cepa var. cepa (5) e Solanum lycopersicum (4). Se andiamo a disaggregare il dato italiano nelle diverse regioni, notiamo che solo sette ad oggi hanno registrato varietà da conservazione, in particolare le regioni del centro-nord. La Toscana guida la classifica con 22 varietà registrate, pari a più della metà delle varietà registrate in Italia (51,26%), seguita da Piemonte (8) e Veneto (5), evidenziando un quadro frammentato (Figura 2) che vede le regioni del sud Italia, seppur più ricche di varietà locali, non in grado di sfruttare appieno le deroghe introdotte dalle direttive per le varietà da conservazione. Analizzando chi ha registrato queste varietà, vediamo che la gestione è nelle mani di solo otto responsabili, tra enti pubblici, collettivi e ditte sementiere. Un caso emblematico è proprio la Toscana che, pur vantando il maggior numero di varietà registrate, vede 21 varietà da conservazione interamente nelle mani di un’unica ditta sementiera. In generale, si può osservare che ogni responsabile gestisce un numero significativo di varietà, con poco spazio alla partecipazione di altri attori. Alla luce di questi dati, è abbastanza chiaro che le norme in materia non hanno ottenuto i risultati sperati. Infatti, non si è sviluppato un mercato sementiero basato sulle varietà da conservazione di ortive e le deroghe non sono servite per portare diversità nel settore, sia in termini di varietà commercializzate che di attori coinvolti. Ma quali sono le ragioni di questi risultati? Come RSR, abbiamo cercato di fare chiarezza già in passato (vedi notiziario n. 21, 2019) sugli ostacoli percepiti, spesso alimentati da disinformazione, che hanno frenato l’uso delle varietà da conservazione. Le ragioni principali riguardano requisiti di registrazione troppo severi, difficoltà a livello regionale nell’usare questo strumento, non interesse delle ditte sementiere per queste varietà giudicate non adatte al settore professionale, assenza di attori commerciali in grado di sviluppare un nuovo mercato per hobbisti e, in ultimo, la difficoltà nel reperire informazioni storiche sulle varietà. Inoltre, molti agricoltori vedono le varietà da conservazione come una minaccia piuttosto che un’opportunità, a causa delle restrizioni sull’areale di riferimento, dei limiti quantitativi alla vendita delle sementi, e della burocrazia legata a registrazione e certificazione. Un altro aspetto che merita attenzione è la confusione legata alle diverse normative che impattano sulle varietà locali. In Italia, infatti, abbiamo la legge 194/2015 che istituisce l’Anagrafe nazionale delle varietà locali e permette la libera circolazione delle sementi di varietà da conservazione nell’ambito della “Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”. Quindi a livello regionale, dove le domande vengono valutate, bisogna decidere se registrare la varietà nella sezione di quelle da conservazione, oppure notificarla all’Anagrafe, o fare tutte e due le cose. Ovviamente, la presenza nell’Anagrafe non autorizza la vendita delle sementi, soggetta alla normativa sementiera e a quella fitosanitaria. In definitiva, a quindici anni dalla pubblicazione della Direttiva 145/2009/ CE è necessaria una revisione della normativa per facilitare la commercializzazione delle sementi delle varietà da conservazione. La proposta del nuovo regolamento sementiero pubblicata dalla Commissione europea nel luglio del 2023 e il relativo negoziato in corso sul testo (per un approfondimento vedi notiziario n.35, 2023), dovrebbe essere il momento giusto per ripensare le norme sulle varietà da conservazione, tenendo conto delle problematicità emerse in questi anni. Ad esempio, la proposta della Commissione e approvata dal Parlamento prevede di:
1. semplificare la procedura di registrazione riducendo la documentazione necessaria, eliminando l’obbligo di dimostrare il legame storico con il territorio e richiedendo semplicemente le specifiche condizioni locali in cui la varietà è coltivata;
2. permettere la vendita delle sementi come categoria standard, quindi senza certificazione e controllo in campo;
3. allargare la tipologia di varietà anche alle nuove varietà sviluppate “tramite miglioramento genetico partecipativo e adatte ai contesti locali”.
Quale futuro? Ad oggi siamo in piena negoziazione e attualmente la proposta è ancora in discussione al Consiglio dell’Unione Europea per poi passare al Trilogo (Commissione/Parlamento/Consiglio) e non è chiaro quale direzione prenderanno queste riforme. Infatti, se da un lato c’è una pressione per promuovere ed incentivare il mercato delle varietà da conservazione e la tutela dell’agrobiodiversità come uno degli obiettivi della nuova normativa sementiera, dall’altro c’è la paura che tutte le deroghe proposte possano minare il sistema attuale di registrazione e certificazione varietale, favorendo quindi le frodi e mettendo a rischio la qualità delle sementi. Non si tratta di una scelta facile, ma se è comprensibile la paura, soprattutto di chi finora ha lavorato nel sistema formale, il timore del necessario cambiamento non dovrebbe essere la guida su cui basare i sistemi sementieri del futuro. Andrebbe infatti raccolta la sfida della diversità e delle relative deroghe contenute nel testo. Questo consentirebbe di sviluppare finalmente sistemi sementieri diversificati, favorire l’uso sostenibile della biodiversità agricola, promuovere i diritti degli agricoltori, e dare anche in Europa piena applicazione al Trattato Fao sulle risorse genetiche vegetali per l’agricoltura e l’alimentazione.