Questo numero del notiziario ci conduce in un viaggio attraverso i colori, le forme e i sapori. Abbiamo avuto modo di affrontare più volte il tema delle popolazioni di frumento che impegna sempre più numerosi attori: le filiere si vanno costituendo o consolidando ad ogni latitudine. Oggi sono 13 le popolazioni di frumento registrate in Italia e una di orzo. Ma non è che l’inizio. Tutto lascia presupporre che i numerosi processi di adattamento in corso ne vedranno apparire molte di più nei prossimi anni anche grazie alle importanti novità introdotte dal Regolamento Europeo sul Biologico la cui entrata in vigore è slittata al 2022: è il riconoscimento del valore della diversità nel favorire coltivazioni a basso impatto ambientale e ad alto valore nutrizionale.
Sperimentato il lavoro sul frumento e verificatone il successo, ci è parso naturale andare a testare un analogo processo di diversificazione su altre specie. Rete Semi Rurali, anche grazie a protocolli di intesa sottoscritti con alcuni Centri di Ricerca, sta lavorando alacremente su pomodoro, girasole, mais, riso e avena. Altre iniziative sono in corso su fagioli, zucchine e segale, spesso per iniziative locali da parte dei Soci e dei loro sodali.
Cosa ha di speciale questa attività? Si svolge quasi esclusivamente nelle aziende agricole permettendo, se tutto procede nel giusto verso, una rapida ricaduta sulla qualità del lavoro e delle relazioni degli agricoltori. Certo non è tutto regalato, è necessario l’impegno ad acquisire competenze di vario tipo:
agricole: soprattutto nella rinnovata capacità di osservazione e di conseguente adattamento delle pratiche di campo ma anche della organizzazione della selezione, sanificazione e conservazione delle sementi;
organizzative: soprattutto nello stoccaggio e nella trasformazione del raccolto (specialmente per le specie agrarie);
relazionali: soprattutto nell’acquisizione di nuove forme di collaborazione fra i vari soggetti protagonisti della filiera ed in particolare con chi sostiene il processo attraverso l’acquisto.
Proprio una diversa visione e competenza nelle abilità relazionali è la chiave di volta che permette a tutto il processo di manifestarsi in forme concretamente innovative, foriere di benessere diffuso e duraturo nel tempo. Con la mancanza di tale attenzione l’innovazione sociale, tecnica e economica costituita dalle popolazioni ricascherebbe in una logica di mera competizione sul mercato, con il rischio di essere rapidamente vanificata dalla legge del più forte tipica di quel contesto. La strada che stanno prendendo i cosiddetti “grani antichi”, sempre più in balia della retorica e delle logiche di profitto del mercato convenzionale, sta a dimostrare che questo rischio è dietro l’angolo anche per le popolazioni. Solo coloro che nel tempo avranno costruito e mantenuto relazioni costruttive con la comunità di riferimento riusciranno a ridurre gli effetti della competizione e ad investire nella crescita del benessere della collettività.
Gli accadimenti di questi ultimi mesi sempre più ci confermano nella scelta compiuta in questo percorso. Se è vero che niente deve più essere come prima, che è necessario evitare di riprodurre le cause della crisi ambientale e delle sue conseguenze epidemiologiche, una agricoltura sempre più attenta alla riduzione degli sprechi energetici e del degrado del territorio, costruttrice di comunità che sappiano vivere la globalità con competenza organizzativa nella costruzione di economie locali responsabili e rispettose dei bisogni e dei diritti delle comunità vicine e lontane è l’unica possibile.
Formazione in campo sui cereali con la Rete dei produttori del Biodistretto Val Camonica, Edolo (BS), 20 luglio 2020 foto C. Benaglio/RSR
Alla FAO una riunione fondamentale per la biodiversità agricola e i diritti degli agricoltori
di Riccardo Bocci — Tratto da Altreconomia 220 — Novembre 2019
A novembre a Roma si discute di sementi, e le posizioni di Nord e Sud del mondo sono distanti.
Viviamo tempi buffi. O, piuttosto, meglio vederne il lato comico per non lasciarsi deprimere. Mi piacerebbe essere un artista dello sberleffo e non lo sono ma faccio fatica a restar serio nell’introdurre un numero del notiziario il cui articolo centrale descrive una situazione legislativa ed amministrativa ai limiti della comprensibilità. Per carità non sono certo i rocamboleschi sforzi fatti per garantire la leggibilità dell’articolo che voglio mettere in discussione quanto piuttosto l’anacronistica autoreferenzialità del sistema che ne ha prodotto i contenuti. Leggi e regolamenti dovrebbero servire a dar lettura certa di ciò che è lecito e ciò che non lo è nell’interesse della comunità che delega il legislatore. Rendendo poi chiare e funzionali, sempre nell’interesse della comunità, le prassi che ottemperano alle regole. Misurando a spanne sembra che la biodiversità venga trattata pochissimo come bene comune da salvaguardare ed integrare ma piuttosto alla stregua di un’eredità da spartire fra una litigiosa genia di legislatori e burocrati che si accaniscono nella logica del potere e del drenaggio di fondi per tenere in piedi la baracca. Ma il vento potrebbe anche rapidamente cambiare. Non si tratta più di gestire un ambito che interessa a pochi e in cui tale modalità di gestione desta scalpore solamente per una ristretta cerchia di addetti ai lavori. Il patrimonio di biodiversità, anche nella sua accezione agraria, sta ormai nella sensibilità di una fascia sempre più ampia di popolazione che arriverà a rivendicarne la sovranità senza magari avere gli strumenti per gestirla adeguatamente. Ed allora se i mercanti del Tempio non scendono a più miti consigli nell’interesse della collettività cosa ci può essere di meglio di una pratica diffusa di autodeterminazione? Siamo in grado di mettere insieme le competenze? Sembrerebbe proprio di sì. Stare in Rete ha proprio questo scopo. Dobbiamo solamente diventare più lungimiranti e impegnarci a reperire le risorse. Un altro passo che, fatto collettivamente, può diventare meno impegnativo di quanto possa sembrare. Ormai abbiamo imparato che il lavoro biodiverso rende in termini economici e, se siamo attenti e innovativi, anche in termini di costruzione di comunità; quindi di innalzamento della qualità della vita e della sicurezza sociale, quella vera, basata sulla resilienza e la reciproca fiducia. Ne avremo bisogno nei tempi a venire: il tempo corre e le variazioni ambientali, la mancata promessa della riduzione delle emissioni, un sempre maggior accentramento della proprietà terriera in mano di pochi gruppi di speculatori, potrebbero farci attraversare periodi bui ma la fragilità dei giganti dai piedi d’argilla è ben contrastabile dalla plasmabilità delle reti territoriali che siano in grado di condividere scopi e regole per interpretarle adattandole nel migliore dei modi alle esigenze e alla cultura del territorio di riferimento. Parole vuote? Proclami al vento? Può darsi. Ma fino a che alle parole seguono i fatti c’è solo bisogno di esser pronti a rimboccarsi le maniche e a sparger seme con criterio e consapevolezza. Nelle pagine del notiziario troverete descritti alcuni dei percorsi in atto.
di Claudio Pozzi Coordinatore RSR
Incontro “Appennini vicini. Storie di miscugli, popolazioni e futuro”, 20 luglio 2019, Biblioteca del grano di Caselle in Pittari # foto R. Franciolini/RSR
Si è concluso il primo anno di ricerca sperimentale sul riso, grazie al progetto Riso Resiliente finanziato da Fondazione Cariplo, che ha visto coinvolte quattro aziende agricole biologiche e biodinamiche: Cascine Orsine a Bereguardo (PV), Az. agr. di Marco Cuneo ad Abbiategrasso (MI), Az. agr. Una Garlanda ssa di Stocchi fratelli e C. a Rovasenda (VC) e Az. agr. Terre di Lomellina a Candia Lomellina (PV). In ogni azienda RSR, con la collaborazione degli agricoltori e la supervisione scientifica del Prof. Salvatore Ceccarelli, ha allestito un campo sperimentale di 40 parcelle con 16 varietà o miscugli. A settembre si sono svolte le visite in campo e le valutazioni delle parcelle sperimentali da parte degli agricoltori e dei tecnici delle differenti zone. Le valutazioni, così come i dati raccolti durante i rilievi in campo (altezza della pianta, lunghezza della pannocchia, precocità, suscettibilità alle malattie) sono stati analizzati e presentati agli agricoltori della sperimentazione in una riunione a dicembre. Da una prima analisi è emerso che le 4 aziende sono molto diverse fra loro rispetto alla conduzione della coltivazione e che, proprio per le rispettive specificità, necessitino di varietà o miscugli adatti alle proprie realtà, cosa che il sistema sementiero attuale non è in grado di fornire dal momento che privilegia la standardizzazione. Il coinvolgimento di tutti gli attori è stato molto alto, la sola valutazione delle parcelle ha visto la partecipazione di 58 persone, così come l’attesa per i risultati del secondo anno di sperimentazione. Presso l’azienda dei fratelli Stocchi a Rovasenda, RSR ha allestito anche un interessante campo catalogo con 246 varietà di riso provenienti sia dagli agricoltori della sperimentazione (29) che dalla banca internazionale del germoplasma IRRI (217). L’International Rice Research Institute si trova nelle Filippine e conserva 130.000 accessioni di riso da tutto il mondo, a loro ci siamo dovuti rivolgere per ricostituire un’ampia collezione di varietà italiane di riso, e nel 2018 abbiamo ricevuto 5 grammi di 230 accessioni che negli anni gli sono arrivate dall’Italia. Il campo catalogo alla raccolta era spettacolare, pieno di forme e colori differenti, ed è così che abbiamo potuto mostrare a tanti agricoltori che anche nel riso c’è una enorme diversità! Quest’anno abbiamo quindi moltiplicato i piccoli quantitativi ricevuti e chiesto agli agricoltori che hanno partecipato alle giornate di campo di segnalarci le loro preferenze. Il prossimo anno, per riportare velocemente diversità in campo, abbiamo pensato di fare due miscugli di quello che è piaciuto di più e coltivarlo nelle aziende che ospitano i campi sperimentali. Ma vorremmo anche moltiplicare di nuovo alcune delle varietà locali più interessanti e cominciare a valutarle così da individuare i genitori per la costituzione di una popolazione di riso. E, non appena i quantitativi di varietà e di miscuglio saranno sufficienti, potremo iniziare una Campagna di semina dedicata al riso!
Campo sperimentale di riso 2019 con le 246 parcelle di varietà di riso ricevute dagli agricoltori e dall’IRRI e le 40 parcelle della prova sperimentale del progetto di ricerca partecipata Riso Resiliente, 13 settembre 2019, Azienda Agricola Una Garlanda, Rovasenda # foto Cristian Benaglio/RSR
Non potevamo aprire il 2020 senza una riflessione sulle politiche sulla biodiversità e in particolare sulla parte che ci interessa da vicino: la diversità agricola. Infatti, il 2020 era stato indicato come l’anno entro cui arrestare la perdita di biodiversità a livello globale: la Convenzione sulla Diversità Biologica (CDB – www.cbd.int) nel 2010 aveva adottato il Piano Strategico per la Biodiversità (PSB) per il periodo 2011-2020, un quadro generale che avrebbe dovuto essere integrato in tutte le politiche delle Nazioni Unite e diventare operativo grazie ai piani d’azione nazionali. Per rispondere a questa esigenza, nel maggio 2011 l’Unione Europea aveva lanciato la sua Strategia sulla Biodiversità fino al 2020. L’obiettivo era molto ambizioso: “porre fine alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici e ripristinarli nei limiti del possibile, intensificando al tempo stesso il contributo dell’UE per scongiurare la perdita di biodiversità a livello mondiale”. Questa strategia, suddivisa in 6 obiettivi e 10 azioni, ha anche due capitoli dedicati alla conservazione della diversità genetica in agricoltura. Nel febbraio 2016, purtroppo, il Parlamento Europeo ha dovuto riconoscere il fallimento di questa strategia, prendendo atto dagli indicatori analizzati che con gli andamenti attuali nessuno degli obiettivi sarà raggiunto alla scadenza prevista. E, infatti, nel 2019 l’Unione Europea ha cominciato a mettere in avanti le lancette, individuando un più lontano 2050 come nuovo orizzonte temporale. Ma perché gli obiettivi non sono stati raggiunti? Erano veramente troppo ambiziosi?
Forse, ma uno dei motivi del fallimento va ricercato nel sistema di governance politico, come emerge con chiarezza in alcuni dei commenti del Parlamento europeo: la mancanza di coerenza tra le varie politiche settoriali, la mancata applicazione nazionale e la non integrazione del tema della biodiversità nelle politiche non strettamente ambientali sono indicati come problemi da risolvere. La biodiversità per sua natura, infatti, attraversa vari domini, dall’ambiente, all’agricoltura, passando per il commercio e lo sviluppo economico, ma la nostra pubblica amministrazione è ancora organizzata per settori che si parlano con difficoltà. Costruire una visione comune e di conseguenza delle politiche pubbliche si sta dimostrando molto difficile: richiede un cambiamento culturale e una comune percezione di quali siano le priorità tra settori diversi. Ad esempio, chi decide se vale di più mantenere un sistema agricolo diversificato con siepi e bordure o ridurre il campo coltivato a un terreno sterile mantenuto artificialmente in vita da erbicidi, fertilizzanti e fungicidi? Come si capisce non è scelta facile che possa essere resa oggettiva da adeguate prove scientifiche.
Ecco cosa ci insegna la scadenza mancata del 2020: abbiamo una mole di dati scientifici a disposizione sulla scomparsa e l’importanza della biodiversità, abbiamo elaborato una serie di indicatori molto sofisticati per studiarla e monitorarla (vedi gli Obiettivi di Aichi promossi nel 2010 dalla CBD), i cittadini europei sono sempre più consapevoli di questa tematica (vedi i risultati dell’Eurobarometer 2019), ma tutto ciò non si traduce in politiche efficaci che modifichino le tendenze attuali.
Se la biodiversità non se la passa tanto bene, anche quella agricola non gode di buona salute. In parallelo a questo lavoro svolto prevalentemente dai ministeri dell’ambiente dei vari paesi e relativo all’implementazione della CBD, a livello internazionale esiste un accordo specifico che tratta della diversità agricola: il Trattato FAO sulle risorse genetiche vegetali (RGV) per l’agricoltura e l’alimentazione (www.planttreaty.org). L’ultima riunione del suo Organo di Governo, tenutasi nel novembre 2019 a Roma, ha messo in evidenza le difficoltà già citate per la CBD: assenza di visione generale e estrema specializzazione settoriale dei negoziatori hanno portato ad uno stallo della sua operatività. CBD e Trattato, anche se sono pensati come due strumenti che dovrebbero supportarsi a vicenda, soffrono della dicotomia tra agricoltura e ambiente e della mancanza di integrazione delle politiche tra questi settori.
La situazione in Italia
Vediamo ora cosa succede in Italia, analizzando il sistema agrobiodiversità nazionale a partire dalle competenze delle nostre istituzioni pubbliche per finire con un’analisi della recente legge 194/2015 sulla biodiversità agricola.
Una prima competenza è ovviamente del Ministero della Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF), condivisa però con tutte le Regioni e le Province autonome, in forza del Titolo V della Costituzione la cui ultima riforma in senso più decentrato è avvenuta nel 2001. Il Trattato FAO è stato recepito dalla legge 101/2004 che da competenza alle Regioni su uso sostenibile e conservazione della diversità agricola, diritti degli agricoltori, creazione del sistema multilaterale di scambio e accesso facilitato alle RGV (gli articoli 5, 6, 9, 11 e 12), con obbligo di relazione annuale al ministero che ha la responsabilità di presentare il quadro nazionale. Nel 2008 la Conferenza Stato Regioni ha approvato il Piano Nazionale sulla Biodiversità di interesse Agrario (PNBA), che include un programma in tre fasi:
A) redazione delle linee guida nazionali; B) analisi di varietà e razze animali identificate dalle Regioni; C) attivazione dell’Anagrafe nazionale e del sistema di tutela e valorizzazione.
Nel luglio 2012, dopo un lavoro di 2 anni di un gruppo di 30 esperti, sono state pubblicate le Linee Guida per la Conservazione e la Caratterizzazione della Biodiversità di interesse agrario per dare una comune metodologia a livello nazionale su questo tema (http://planta-res.politicheagricole.it/pages/index.php). Le fasi B e C, come vedremo, sono diventate di competenza della legge 194. Il MiPAAF si occupa anche della legislazione sementiera e gestisce il catalogo varietale, ivi compreso la parte sulle varietà da conservazione. Inoltre, il MiPAAF vigila sul Consiglio per la Ricerca in Agricoltura l’analisi dell’Economia Agraria (CREA), i cui centri sparsi sul territorio gestiscono banche delle sementi delle diverse specie agrarie. Il CREA-DC (ex-ENSE) si occupa di certificazione e iscrizione varietale.
Massimo Angelini al Convegno di presentazione ufficiale delle “Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l’agricoltura” _ Bologna, 21 novembre 2012
Una seconda competenza ricade sotto il Ministero dell’Ambiente, cui spetta la traduzione nazionale della CBD, ratificata dall’Italia nel 1994. In questo ambito è stata elaborata nel 2010 la Strategia Nazionale per la Biodiversità (SBN), il cui ultimo rapporto sullo stato di attuazione è stato redatto nel biennio 2015-2016, con due specifiche aree di lavoro su risorse genetiche (incluse quelle agricole) e agricoltura. In particolare, questo ministero ha la responsabilità di gestire l’accesso e la ripartizione dei benefici derivanti dall’uso delle risorse genetiche (ABS) così come stabilito dal Protocollo di Nagoya, uno degli accordi secondari della CBD entrato in vigore nel 2014.
Una terza competenza è del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), che si occupa della protezione delle varietà vegetali attraverso i vari strumenti di proprietà intellettuale (privativa vegetale, marchi e brevetto) e della loro relativa iscrizione al catalogo nazionale e comunitario (si tratta di un catalogo diverso da quello varietale gestito dal MiPAAF per la commercializzazione delle sementi, per cui una varietà protetta risulta iscritta a due cataloghi: uno per la commercializzazione delle sementi e uno per la privativa vegetale). L’Ufficio Brevetti e Marchi del MISE rappresenta l’Italia nel Consiglio dell’Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali con sede ad Angers (www.cpvo.europa.eu – Francia) e anche all’interno dell’Ufficio Europeo sul Brevetto con sede a Monaco (www.epo.org – Germania).
Una quarta competenza ricade sotto il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), che tramite le università e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) gestisce le molte collezioni pubbliche di risorse genetiche agricole conservate nelle loro banche. Ad esempio, la più grande banca italiana per numero di accessioni conservate, quella con sede a Bari, appartiene all’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR (www.ibbr.cnr.it).
Una quinta competenza è delle Regioni che gestiscono i Piani di Sviluppo Rurale (PSR) della Politica Agricola Comunitaria (PAC) e quindi le relative misure di supporto alla conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali (misure 10.1 e 10.2). Si tratta di circa 160 milioni di euro a disposizione nel periodo 2014-2020. Nel 2016 lo stesso Parlamento europeo, nella nota sulla revisione di medio termine della Strategia sulla Biodiversità, chiedeva agli Stati membri di migliorare questo strumento con l’obiettivo di promuovere in maniera più efficace l’uso sostenibile della diversità agricola, riconoscendo l’assenza di progressi misurabili delle azioni adottate nei PSR. In pratica un fiume di soldi di cui è difficile valutare il reale impatto sulla diversità agricola. Ma le Regioni hanno anche altre responsabilità: alcune hanno adottato specifiche legislazioni regionali di tutela dell’agrobiodiversità (vedi tabella) e tutte sono il tramite attraverso cui le domande di iscrizione delle varietà da conservazione devono passare prima di arrivare al Ministero. Inoltre, come vedremo giocano un ruolo chiave nell’implementazione della legge 194.
Avere così tante competenze ripartite, o meglio disperse? Tra dicasteri e uffici diversi fa sì che sia difficile partorire una visione strategica comune sull’agrobiodiversità a livello nazionale, perché i vari attori istituzionali hanno la tendenza a non comunicare e a non elaborare politiche integrate: Agricoltura, Ricerca e Ambiente, Ministeri, Regioni ed Enti locali, tutti si contendono il tema e le competenze (e quindi i soldi quando ci sono..), in un grande valzer in cui ognuno resta a difesa della sua trincea, con poca cura dell’efficacia generale del sistema. Per capire quanto è difficile integrare la biodiversità nelle istituzioni e produrre politiche che rispondano ad una visione comune bastano due esempi. Primo, per arrivare a elaborare la SBN sono stati necessari circa 15 anni dalla ratifica della CBD, spesi nel tentativo di trovare una sintesi tra Agricoltura e Ambiente, mentre la redazione del PNBA e relative Linee Guida hanno richiesto solo (!) 8 anni forse perché non hanno avuto la partecipazione attiva dell’Ambiente. Secondo, l’Italia non ha ancora reso operativo il Protocollo di Nagoya convertendo in legge il Regolamento UE 511/2014, procedura estremamente complicata che ha visto Agricoltura e Ambiente su posizioni opposte prima di arrivare ad un compromesso, tanto che l’Italia è stata richiamata alla Corte di Giustizia Europea per questa inadempienza. In conclusione, possiamo affermare che il nostro sistema politico e amministrativo non si è ancora riorganizzato per integrare la biodiversità in maniera transettoriale.
Diversità di spighe di Orzo
La legge 194/2015
In questo panorama arriva nel 2015 la legge 194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, approvata dopo un percorso parlamentare di 6-7 anni avvenuto in parallelo a quanto succedeva nel PNBA. Cerchiamo di capire se ha semplificato chiarendo ruoli e responsabilità o se ha aggiunto un altro livello di burocrazia al sistema già alquanto barocco.
CBD
Convenzione sulla Diversità Biologica
CCES
Centri di Conservazione ex-situ
CNR
Consiglio Nazionale delle Ricerche
CPVO
Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali
CREA
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria
ENSE
Ente Nazionale Sementi Elette
EPO
Ufficio Europeo sul Brevetto
MiPAAF
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MISE
Ministero dello Sviluppo Economico
MIUR
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
PAC
Politica Agricola Comunitaria
PNBA
Piano Nazionale sulla Biodiversità di interesse Agrario
PSB
Piano Strategico per la Biodiversità
PSR
Piano di Sviluppo Rurale
RGV
Risorse Genetiche Vegetali per l’Agricoltura e l’Alimentazione
SBN
Strategia Nazionale per la Biodiversità
GLOSSARIO
L’impianto della legge riprende quello della legge regionale della Regione Toscana e si articola negli elementi indicati nella figura 1.
Ecco l’iter che deve seguire una risorsa per essere iscritta all’Anagrafe nazionale (esistono anche quelle periferiche gestite dalle Regioni): domanda alla Regione che tramite la sua Commissione Tecnico-Scientifica, prevista dalla legge regionale, o il Nucleo di Valutazione, se non ha una legge regionale ad hoc, verifica il dossier e lo trasmette al MiPAAF. A questo punto in 30 giorni il Ministero chiude l’istruttoria e emana apposito decreto per l’iscrizione. Una regione che ha una legge regionale finisce per avere: il repertorio regionale, l’anagrafe nazionale e, in ultimo, la sezione del catalogo sementiero dove iscrivere le varietà da conservazione: si corre il rischio di perdersi per strada nel tentativo di capire dove incasellare una varietà!
Percorso simile deve seguire l’agricoltore per diventare “custode” ed essere iscritto nella Rete Nazionale: domanda alla Regione e poi iscrizione da parte del MiPAAF. Le varie banche delle sementi attualmente operanti, siano esse afferenti al MiPAAF o al MIUR, devono fare una specifica domanda al MiPAAF per diventare Centri di Conservazione ex-situ (CCES) secondo la legge 194 e, finalmente, far parte della Rete Nazionale. Ovviamente l’iscrizione da parte del Ministero è soggetta al previo parere positivo delle Regioni che devono verificare: i) iscrizione nell’Anagrafe nazionale della risorsa genetica per la quale si propone la conservazione presso il CCES, ii) reale possesso dei requisiti del CCES, iii) presenza delle dichiarazioni di assunzione degli impegni da parte del CCES (vedi allegato 3 del DM 10400 del 24/10/2018).
Finite tutte queste pratiche dovrebbero esistere l’Anagrafe e la Rete, gestita direttamente dal MiPAAF, con membri agricoltori custodi (singoli o associati) e CCES. Ovviamente il tutto sarà soggetto a un controllo “standardizzato e partecipato” definito da un futuro decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Rurale previo parere del Comitato Permanente, istituito dall’articolo 8. Ad oggi l’Anagrafe è popolata con gli elenchi delle regioni Toscana, Umbria, Marche, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Basilicata e Puglia. La legge prevede anche di creare il Portale Nazionale della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare (art. 5) dove far confluire le informazioni delle singole banche dati. Nei prossimi mesi sapremo se tale portale andrà ad integrarsi a quello già esistente del MiPAAF (Planta Res – http://planta-res.politicheagricole.it/pages/index.php) o se sarà creata un’altra piattaforma.
LEGGI REGIONALI SULL’AGROBIODIVERSITA’
Regione
Riferimenti
Titolo dispositivo
Abruzzo
Delibera Giunta Regionale n. 1050 del 28 dicembre 2018 in attuazione della Legge n. 194 del 1 dicembre 2015
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e Decreti applicativi e delle LLRR n. 64/2012 e n. 34/2015
Basilicata
L.R. del 14 ottobre 2008, n. 26
Tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali di interesse agrario
Calabria
L.R. del 25 maggio 2018, n. 14
Tutela, conservazione, valorizzazione della diversità del patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese
Campania
L.R. del 19 gennaio 2007, n. 1, art. 3 Regolamento 3 luglio 2012, n. 6
Regolamento di attuazione dell’articolo n. 33 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria regionale 2007), per la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione
Emilia Romagna
L.R. del 29 gennaio 2008, n. 26
Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo
Friuli Venezia Giulia
L.R. del 22 aprile 2002, n. 11
Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale
Lazio
L.R. del 1 marzo 2000, n. 15
Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario
Lombardia
Decreto del 11 ottobre 2013, n. 9167
Procedura per la presentazione e l’istruttoria delle domande di iscrizione alla sezione delle varietà da conservazione del registro nazionale delle varietà di specie agrarie e ortive
Marche
L.R. del 3 giugno 2003, n. 12
Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano
Piemonte
L.R. del 22 gennaio 2019, n. 1, art. 44
Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale
Puglia
L.R. del 11 dicembre 2013, n. 39
Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico
Sardegna
L.R. del 7 agosto 2014, n. 16
Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti
Sicilia
L.R. del 18 novembre 2013, n. 19
Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche ‘Born in Sicily’ per l’agricoltura e l’alimentazione
Toscana
L.R. del 16 novembre 2004, n. 64
Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale
Umbria
L.R. del 4 settembre 2001, n. 25
Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario
fonti: www.gazzettaufficiale.it
Ma qual è il motivo di far parte della Rete? Uno dei più importanti viene individuato nella possibilità di far circolare le risorse genetiche tra i membri della Rete: gli agricoltori e i CCES. Così recita il DM: “Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche tra i soggetti aderenti alla Rete è consentita la circolazione, senza scopo di lucro e nell’ambito locale di riferimento della risorsa genetica, di una modica quantità di materiale di riproduzione […]. Il Ministero, su proposta del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, definisce la modica quantità di materiale di riproduzione e propagazione di risorse genetiche vegetali, con riferimento alla singola specie, intesa come la quantità necessaria a mantenere l’interesse per le varietà locali a rischio di estinzione o di erosione genetica iscritte nell’Anagrafe nazionale e far conoscere e valorizzare le caratteristiche culturali di quest’ultime. Con successivo decreto del Direttore Generale dello sviluppo rurale si provvederà a definire le modiche quantità”.
Nasce, però, spontanea una domanda: se stiamo parlando di risorse genetiche in pubblico dominio conservate ex-situ da soggetti statali la norma di riferimento per l’accesso è il Trattato FAO, che bisogno c’è di mettere in piedi un simile castello di carte? Le risorse, cioè, dovrebbero essere disponibili previa firma dell’Accordo Standard di Trasferimento Materiale previsto dal Trattato, in quanto facenti parti del sistema multilaterale. Inoltre, se sono passati 5 anni prima di avere le modalità operative della Rete, quanti ne dovranno passare per avere il decreto che stabilisce le modiche quantità per ogni specie e quindi, infine, vedere l’operatività della circolazione?
Tavola pomologica di varietà rare e antiche del Vivaio Belfiore in esposizione a LiberaSemina, Firenze, 28 aprile 2019 _ foto R. Bocci
E per un agricoltore quale potrebbe essere il vantaggio di diventare “custode” secondo la legge 194? Per rispondere prendiamo spunto da quanto scritto dalla Regione Toscana nel rapporto “Tutela e valorizzazione dell’agrobiodiversità vegetale e animale in Toscana: analisi e indicazioni di policy”, pubblicato nel 2019, dove si individuano i seguenti punti: “i) riconoscimento a livello nazionale del ruolo di “custode” dell’agrobiodiversità in un determinato territorio; ii) possibilità di utilizzo di un marchio nazionale di “Agricoltore Custode” o “Allevatore Custode”, di gestione del MiPAAF; iii) una possibile facilitazione per la partecipazione ai premi e ai contributi delle misure dei PSR in materia di risorse genetiche; iv) una possibile facilitazione per la partecipazione a progetti regionali, nazionali e europei sulla tutela dell’agrobiodiversità; v) il riconoscimento di Agricoltore o di Allevatore custode nel sistema nazionale non ha nessun costo”. Come si vede manca una forte attrattiva economica o sociale, e la gratuità non deve trarre in inganno: tutte le risorse pubbliche necessarie per far funzionare il meccanismo burocratico sono risorse mancate per azioni concrete di sviluppo rurale. Alla fine, la motivazione maggiore può venire dal fatto di accedere alle misure specifiche del PSR che finanziano gli agricoltori custodi, o, in futuro, dal fatto che solo questi agricoltori potranno avere accesso a deroghe specifiche all’uso di varietà locali per ricevere finanziamenti su altre misure, come il biologico e l’integrato, o essere autorizzati a scrivere il nome della varietà coltivata nell’etichetta del prodotto.
Rispetto a quelli che vengono definiti Centri di Conservazione ex-situ (CCES), la procedura prevista si configura come un ulteriore appesantimento burocratico a loro carico, aggiungendo un livello di controllo senza costruire un sistema unitario tra le banche del MiPAAF e quelle del MIUR: tutte dovranno essere “verificate” anche dalle Regioni, secondo le indicazioni contenute nell’allegato 3 del DM 10400/2018. Resta poco chiaro cosa ci possano guadagnare in termini di efficacia e riduzione delle duplicazioni.
Sul tema commercializzazione delle sementi il testo di legge (art. 11) va a modificare il famoso art. 19-bis della normativa sementiera (1096/1971 e successive modifiche) inserendo il seguente capoverso: “nonché il diritto al libero scambio all’interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”.
Figura 1: L’impianto della legge 194
Articolo 19/bis
Modifica dell’articolo 19 / bis secondo l’articolo 11 della legge 194/2014
Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le “varietà da conservazione” iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nella azienda agricola condotta.
Agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all’interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria.
Affermare che lo scambio di varietà da conservazione diventi legittimo solo tra chi fa parte della Rete, è in contraddizione con le procedure di accesso alle RGV definite dal Trattato, in quanto ogni agricoltore ha diritto ad accedere a risorse in dominio pubblico conservate da strutture pubbliche. E lo scambio tra agricoltori e/o privati per fini di ricerca, sperimentazione e conservazione della biodiversità, non rientrando nella normativa sementiera, non può essere limitato dalla legge 194. In questo caso la legge va semplicemente a complicare la materia senza rendere più facile lo scambio.
Vedendo le procedure previste e i sistemi di controllo emerge chiaramente che tutto l’impianto della legge riprende quello della normativa sementiera (iscrizione, anagrafe, commissioni scientifiche), senza però avere una giustificazione economica o legale per dover reggere una simile burocrazia. Dall’altra parte, dimentica completamente uno degli obiettivi del Trattato: l’uso sostenibile della biodiversità agricola e quindi il sostegno, tramite politiche pubbliche, ad azioni che promuovano la diversificazione dei sistemi agricoli, l’allargamento della base genetica delle varietà coltivate, lo sviluppo di sistemi sementieri basati sulla diversità e la ricerca partecipata. La legge, al contrario, focalizza tutti i suoi sforzi solo sulla conservazione delle risorse genetiche autoctone a rischio di estinzione.
Figura 2: Le attività della Gestione Comunitaria dell’Agrobiodiversità
Dalla conservazione alla gestione dinamica
Visita al Collettivo Semeurs du Lodèvois-Larzac, socio di RSP, progetto APRENTISEM Erasmus+, 5 novembre 2019 – Larzac, Francia
Un’ultima considerazione riguarda l’approccio alla conservazione della biodiversità che emerge dalla lettura della legge. La società civile è completamente assente dal paesaggio, a parte la possibilità data dall’entrare a far parte di quelle che vengono definite per legge come Comunità del cibo. Nel quadro dipinto dalla legge si vede un esercito di agricoltori custodi in solitudine pagati e/o controllati dai vari organi statali per la loro azione di conservazione. Negli ultimi anni questa visione statica, museale della diversità agricola è stata ampiamente superata per andare verso una gestione dinamica della diversità dentro le aziende agricole, con un ruolo chiave svolto da strutture sociali aggregative. Le comunità̀, e in generale gli aspetti e le norme sociali, infatti, svolgono un ruolo importante nella creazione e nella formazione dei sistemi sementieri a livello locale, ruolo che dovrebbe essere riconosciuto anche dai decisori politici e dalla comunità̀ scientifica. La diversità̀ non è solo il risultato di una varietà̀ (più o meno eterogenea) in un dato ambiente ma anche delle sue interazioni con gli aspetti sociali considerati in senso lato, ad esempio l’organizzazione sociale della comunità̀ e le preferenze sociali riguardo al cibo. Proprio per questo il progetto di ricerca europeo DIVERSIFOOD (www.diversifood.eu) ha proposto di usare il concetto di Gestione Comunitaria dell’Agrobiodiversità, prendendolo a prestito da studi e analisi fatti nei paesi del sud del mondo. L’obiettivo principale di questo approccio è mostrare come il sostegno alle organizzazioni comunitarie e il rafforzamento delle loro capacità sia fondamentale per raggiungere l’uso sostenibile delle RGV, uno degli obblighi, ricordiamolo, del Trattato FAO. Come mostra la figura 2, questo approccio può̀ includere varie attività̀ e modalità̀ di gestione della diversità̀: case delle sementi, progetti partecipativi e decentralizzati di miglioramento genetico, aziende e cooperative di sementi locali, conservazione delle varietà locali, fiere ed eventi di scambio delle sementi. La diversità, così, riacquista un valore e un ruolo sociale per diventare, se opportunamente promossa da politiche pubbliche, volano di un nuovo sviluppo rurale.
Nel 2003 su Nature un articolo dal titolo Dynamic Diversity definiva la “conservazione non come stasi: ma come mantenimento dell’eccitante, in continua evoluzione varietà della vita sulla Terra” e poneva le nostre società davanti ad una scelta drastica: “possiamo adoperarci per conservare un mondo naturale dinamico del quale siamo parte integrante oppure possiamo fallire in questa impresa e trovarci di fronte l’equivalente di una stanza bianca tappezzata delle fotografie delle specie e degli habitat con i quali condividevamo il pianeta”. L’autrice, Sandra Knapp, ricercatrice del Museo di Storia Naturale di Londra, si riferiva alla biodiversità naturale e alle sfide della CBD, ma il rischio lo stiamo correndo anche per la diversità agricola.
Sono passati più di dieci anni dal 2008 quando la prima direttiva europea sulle varietà da conservazione ha visto la luce (62/2008/CE) e ben 21 da quando il termine è stato coniato andando a definire una nuova tipologia varietale per permettere la vendita di sementi con una maggiore diversità (direttiva 98/95/CE). Come Rete abbiamo seguito da vicino questo percorso, cercando di influenzarne l’implementazione in Italia con l’obiettivo di aprire nuovi spazi di azione per gli agricoltori. In particolare, abbiamo ottenuto una deroga specifica per gli agricoltori che coltivano le varietà da conservazione, permettendo loro di venderne il seme con una procedura semplificata rispetto alle ditte sementiere (art. 19bis della legge nazionale 1096/71 e art.4 del decreto ministeriale del 12 novembre 2009).
Ma qual è l’impatto, dati alla mano, che le varietà da conservazione stanno avendo sull’agricoltura italiana? Sono uno strumento usato dai vari attori? E se sì in che modo? Le deroghe che abbiamo ottenuto anni fa sono praticate o sono restate lettera morta? Insieme a queste domande sull’effetto diretto di questa normativa, sempre più spesso riceviamo domande preoccupate dagli agricoltori su quello che potremmo chiamare un effetto collaterale non voluto. Il loro dubbio è: possiamo continuare a rifarci il seme in azienda? Possiamo scrivere in etichetta il nome della varietà che coltiviamo? Circola la voce, infatti, che chi si è sempre prodotto la sua varietà locale una volta che diventa varietà da conservazione non possa più rifarsi il seme aziendale, o meglio se vuole continuare a mettere in etichetta il riferimento alla varietà che coltiva è costretto a comprarne il seme e dimostrare di avere la fattura per tracciarne la provenienza. Al massimo, questo dice la voce che circola nel mondo agricolo, può rifarsi il seme per un paio di anni ma poi è costretto a riacquistarlo, pena mettere in etichetta un banale riferimento generico alla specie utilizzata, come ad esempio “prodotto con frumento tenero”. Nel sentire queste preoccupazioni, la mia mente è riandata a una decina di anni fa quando alcuni ricercatori del Ministero si lamentavano del fatto che fosse ancora possibile fare pane e pasta con varietà non iscritte al catalogo, usando semente non certificata. Allora non avevo dato peso a queste richieste, ma non vorrei che questo incubo dovesse realizzarsi oggi. Con questo Notiziario vogliamo fare chiarezza su questa materia, preoccupati che il lavoro di apertura della normativa sementiera, a fatica conquistato, possa essere invalidato da voci o interpretazioni fuorvianti.
Per cominciare a rischiarare il panorama dalla nebbia è necessario fare due premesse.
Le varietà da conservazione sono iscritte in una sezione dedicata del catalogo europeo delle varietà vegetali, quindi tale sezione esiste solo per quelle specie per cui c’è l’obbligo di un catalogo. Ci sono, infatti, specie minori per cui non esiste l’obbligo di iscrizione al catalogo, come ad esempio il triticum turanicum, per cui di conseguenza non è possibile iscrivere varietà di tali specie come varietà da conservazione. Queste varietà si possono legittimamente vendere senza previa iscrizione.
La normativa sementiera (l’iscrizione al catalogo e la certificazione del seme) riguarda solo la messa in commercio delle sementi e non l’autoproduzione del seme aziendale, né l’uso del nome della varietà sul mercato dei prodotti elaborati a partire da questa. L’autoproduzione del seme aziendale può essere limitata solo dalla normativa sulla proprietà intellettuale: le varietà protette (iscritte ad un altro specifico catalogo europeo) possono essere riprodotte in azienda seguendo le regole dettate per le varie specie dal regolamento UE 2100/94 e relative norme attuative contenute nel regolamento 1768/95. Le varietà da conservazione per loro stessa definizione sono in pubblico dominio e non protette da proprietà intellettuale (art. 6.1.b della direttiva 62/2008). Quindi non esistono i presupposti per limitare gli agricoltori nel riprodursi in azienda il seme di tali varietà. Va, però, sottolineato che specifici accordi privati di filiera possono prevedere la fattura di acquisto del seme come certificato di tracciabilità del prodotto, così come alcune norme legate ai contributi pubblici possono chiedere come requisito obbligatorio per l’accesso la presenza del cartellino delle sementi e quindi di fatto obbligare all’acquisto del seme ogni anno e limitare l’autoproduzione del seme da parte degli agricoltori. Ad esempio mentre le Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata 2019, approvate nel dicembre 2018, lasciano alle Regioni la facoltà di definire per quali colture e a quali condizioni è consentita l’autoproduzione del materiale di propagazione, la Regione Umbria nel disciplinare sulle pratiche agronomiche (Determinazione Dirigenziale n. 6225 del 15/06/2018) prevede che “il reimpiego del seme aziendale è consentito solo una volta nel periodo di impegno e può essere reimpiegato solo il seme aziendale prodotto in un appezzamento seminato con seme acquistato”. Una richiesta che non ha le sue basi giuridiche nella normativa sementiera, né una particolare giustificazione agronomica, ma piuttosto dimostra la volontà politica di rendere obbligatorio l’acquisto del seme certificato.
L’ESEMPIO DEL RISO – Intervista a Manuele Mussa
Una Garlanda – Cascina dell’Angelo è un’azienda risicola, condotta dalla famiglia Stocchi sita a Rovesenda VC, tra le prime a coltivare e commercializzare le varietà da conservazione curandone l’iscrizione al registro nazionale. La Garlanda ha curato il fascicolo per l’iscrizione depositato alla Regione Piemonte di 8 varietà da conservazione: Bertone e Originario Chinese, Lencino, Chinese Ostiglia, Nano, Dellarole, Precoce Gallina, Precoce 6. Il lavoro di registrazione parte dalla raccolta della documentazione storica. “(…) Non abbiamo trovato particolare difficoltà nella compilazione della modulistica e a seguire l’iter di registrazione, così come nell’ottenere la licenza fitosanitaria. (…) Abbiamo ottenuto di accrescere le nostre competenze su varietà difformi dalle varietà commercializzate ma che hanno dimostrato di sapersi adattare in maniera specifica sia al contesto aziendale di riferimento sia alle pratiche agronomiche che noi abbiamo nel frattempo implementato (…)”. I costi sono contenuti: apertura ditta sementiera: circa 100€, manodopera e selezione in campo: 6€/q di risone, costi relativi alla visita in campo CREA-DC 1€/q, corrente elettrica per la selezione circa 1,5€/q, confezionamento dei sacconi 1€/q, infine l’ammortamento macchinari: 2€/q. Per la selezione del seme di riso occorre disporre di un locale attrezzato con almeno una tarara, un cilindro ad alveoli e uno ad asole. Il controllo in campo da parte del CREA DC verifica che le colture presentino un grado di purezza varietale sufficiente seguito poi dall’analisi dopo la selezione del seme. Terminato l’iter dei controlli è possibile cartellinare e commercializzare la semente. Per la commercializzazione è necessario aprire una ditta sementiera il cui iter è semplice e poco dispendioso, ma occorre avere i macchinari idonei alla selezione del seme. Il mercato delle varietà da conservazione nel caso del riso è ancora molto limitato. Il principale fattore limitante è la mancanza di un mercato attivo e riconosciuto dei prodotti. La costituzione di popolazioni di riso è ancora tutto da sperimentare poiché in maniera peculiare su questa specie c’è il problema della lavorazione del risone in post raccolta che può essere effettuata in maniera efficace ed efficiente solo se i grani hanno più o meno le stesse dimensioni.
Lo stato dell’arte
La situazione italiana presenta un panorama in forte evoluzione negli ultimi due anni, dopo un periodo di quasi inattività, con poche domande di iscrizione. Nel caso delle specie agrarie sono iscritte e in corso di iscrizione 80 varietà da conservazione, così ripartite: frumento duro (24), tenero (23), mais (14), riso (13), segale (1), patata (2), spelta (1), e farro monococco (1) e dicocco (2) (vedi tabella 1). Nel caso delle ortive sono state iscritte 42 varietà da conservazione (tabella 3) e 16 come prive di valore intrinseco (tabella 2). Quindi, se si considera il numero di varietà iscritte, si potrebbe affermare che un buon numero di varietà sta trovando spazio sul mercato sementiero, aumentando le scelte a disposizione degli agricoltori e la diversità di tutto il sistema. Se andiamo a vedere le superfici di produzione seme indicate nelle domande di iscrizione delle specie agrarie, scopriamo che sono previsti circa 1.340 ettari per un totale produttivo di circa 2.500 tonnellate di seme. Sarebbero numeri interessanti se non fosse che la realtà è molto diversa.
Infatti, passando dalla carta al campo, i dati del 2018 riportano che la superficie di seme certificato totale per frumento duro, tenero e riso è stata irrisoria attestandosi a miseri 64,96 ettari, e che comunque le domande per la certificazione hanno riguardato solo 126,67 ettari. Proviamo a fare un riepilogo: dei circa 1.340 ettari possibili la richiesta di controllo in campo ha riguardato 126 ettari e di questi circa la metà sono stati ammessi per la produzione di seme (tabella 4). Questi numeri raccontano che meno del 5% del potenziale del seme producibile come varietà da conservazione è stato utilizzato e che esiste un problema di capacità degli attori di produrre un buon seme se il 50% dei campi non è stato trovato conforme. Ma emerge anche un altro dato interessante: quasi tutta la superficie interessata dalla certificazione del seme si trova in Sicilia, ben 55 ettari sul totale, come se il resto d’Italia ancora non fosse interessato da questo fenomeno. Sempre la Sicilia racconta una prassi che potrebbe essere interessante perché smonta uno dei principali fraintendimenti sulle varietà da conservazione, il tema della proprietà. Sono tanti che pensano che chi diventa responsabile della conservazione in automatico ne diventa “proprietario”. Al contrario la situazione siciliana insegna che a partire da un agricoltore responsabile nella prima domanda di iscrizione, altri si possono aggiungere, a patto di dimostrare di avere una fonte certa del seme di quella varietà. Infatti, esistono più responsabili della conservazione per la stessa varietà: il Perciasacchi ne conta ben 15 e la Timilia a reste nere 10 (tabella 4). Il punto critico di questo processo è il momento dell’iscrizione al catalogo quando va indicato l’areale storico della varietà. Questo dato deve essere riferito alla storia della varietà e non alla regione dove si deposita la domanda o all’areale di chi fa la prima domanda d’iscrizione. Ad esempio, per Frassineto e Sieve era stata indicata come zona di origine la Regione Toscana, mentre poi il Gruppo di Lavoro Sementi del Ministero della Politiche Agricole, grazie a una nostra sollecitazione, ha indicato tutta l’Italia centro settentrionale, non limitando la sua diffusione futura alla sola Regione Toscana.
Con questi dati, le temute restrizioni quantitative della direttiva europea non sono certo un problema. Nella tabella 5 abbiamo provato a fare alcuni calcoli per frumento duro e tenero e capire quali sarebbero le massime produzione consentite per specie e singola varietà. La normativa prevede per il frumento che, al massimo, si possa commercializzare il 10% del totale del seme utilizzato nell’annata agraria e lo 0,3% per singola varietà. Stimando 200 kg come quantità di seme usata a ettaro, nel 2018 sarebbe stato possibile commercializzare circa 25.500 tonnellate di duro e 10.000 di tenero, con un massimo per varietà rispettivamente di 767 e 325 tonnellate. Ad oggi l’unica varietà che potrebbe raggiungere questo limite potrebbe essere il frumento tenero Maiorca, perché la superficie per la produzione di sementi indicata nelle domande di iscrizione ammonta a 145 ettari che corrisponderebbero a una produzione di 290 tonnellate, stimando una produzione di 20 q. ad ettaro. Ovviamente stiamo sempre parlando di ipotesi perché nel 2018 la superficie certificata era di 10,4 ettari per una produzione stimata di sementi pari a 20 tonnellate (vedi dati tabella 4), quindici volte inferiore ai limiti della direttiva.
Alla ricerca delle varietà da conservazione
Abbiamo visto che all’interno del catalogo delle varietà vegetali quelle da conservazione hanno cominciato a essere presenti, alimentando tutto un sistema di carta e di burocrazia necessario per arrivare all’iscrizione: preparazione del dossier, domanda alla Regione, validazione del Ministero e infine pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Anche se l’iscrizione è gratuita, tutto il processo richiede tempo e risorse per essere realizzato. A fronte di queste energie spese, sorge spontanea una domanda: se le varietà non sono state iscritte per poterne vendere il seme, come dimostra la discrepanza tra seme potenziale e seme certificato, per quale motivo si trovano ora nel catalogo?
Una prima risposta è legata alla poca conoscenza dello strumento: chi nelle Regioni ha seguito il dossier era il personale che si occupa di biodiversità agricola, con una ridotta competenza sulla normativa sementiera. A questo aspetto si è aggiunto un fenomeno tutto italico di competizione regionale/territoriale tra enti locali, per cui avere varietà da conservazione iscritte nella propria zona è diventato un bollino di qualità, un trofeo da aggiungere nella bacheca; in una gara di marketing territoriale (a livello comunale, provinciale o regionale) in cui quello che conta è arrivare primi non tanto mettere in piedi degli strumenti in grado poi di incidere sulla realtà o di fare economia.
Vi è poi una risposta che riguarda gli attori agricoli. In questo caso le varietà da conservazione sono state generalmente viste come uno strumento di protezione del nome, utile alla creazione di filiere. Si iscrive per primi, non si vende il seme sul mercato, si organizza la filiera su quella particolare varietà che oggi ha un interesse di mercato con contratti di fornitura sementi e ritiro prodotti. Quindi, essere nel catalogo europeo, precondizione per poter essere venduta sul mercato, non vuol dire che quella data varietà è accessibile a tutti. Al contrario le varietà si trovano a circolare sempre di più dentro filiere chiuse in cui chi gestisce il seme controlla anche la vendita dei prodotti finali, come dimostra il caso della varietà Cappelli (vedi Notiziario n. 20). O si fa parte di queste filiere o non si avrà accesso alle varietà da conservazione, con il conseguente problema di capire chi le controlla e come le gestisce.
Dalla varietà al prodotto
Entriamo ora nell’ultimo aspetto che riguarda l’etichetta. Se come abbiamo detto prima non c’è nessuna norma che impedisca all’agricoltore di rifarsi il seme aziendale nel caso delle varietà da conservazione, può l’agricoltore citare in etichetta il nome della varietà che usa? Secondo il nuovo regolamento europeo sulle informazioni sugli alimenti ai consumatori (n. 1169/2011) l’operatore è responsabile di quello che scrive, così come il consumatore della sua scelta consapevole. Scrivere il nome della varietà non rientra tra le informazioni obbligatorie ma tra quelle volontarie (art. 36 e 37) che non devono indurre in errore il consumatore, né essere ambigue o confuse, e, in caso, essere basate su dati scientifici pertinenti. La nostra interpretazione è che un agricoltore che, in buona fede, indica la varietà che coltiva ha tutto il diritto di farlo, salvo poi essere multato se quello che dice non corrisponde a verità. Scrivere che sto utilizzando, ad esempio, la varietà Saragolla non induce in errore il consumatore (anche se non è proprio “quella” Saragolla si tratta di una varietà non moderna con tutto ciò che ne consegue), non è un’informazione ambigua ma specifica il tipo di agricoltura praticata, e non ha bisogno di una validazione scientifica dell’informazione, cioè non sto dicendo che fa bene alla salute. Ovviamente se esistesse un sistema di tracciabilità o certificazione cui riferirsi il consumatore potrebbe essere può tutelato, ma non è questo il caso del mercato locale o di prossimità dove esiste un legame di conoscenza o fiducia tra operatore e consumatore. Infatti, la circolazione di questi prodotti avviene in mercati locali e di prossimità dove il consumatore si fida o conosce il produttore o il prodotto e dove, quindi, dovrebbero venire meno tutti i problemi legati al principio dello “scambio senza accordo” tipici del nostro sistema alimentare basato sulla grande distribuzione organizzata, che ha ispirato il regolamento europeo 1169/2011/UE.