Dobbiamo trovare una risposta alle sfide attuali delineate nelle strategie Farm to Fork e Biodiversità.
Queste sfide includono l’adattamento ai cambiamenti climatici, l’emancipazione dalla dipendenza da fertilizzanti azotati e pesticidi e il recupero dell’enorme biodiversità coltivata che è stata persa negli ultimi cento anni. Per fare ciò, gli agricoltori europei devono essere in grado di:
adattare le colture al proprio territorio e al proprio contesto, selezionando e moltiplicando le sementi prese dai propri campi;
scambiare le proprie sementi per rinnovare costantemente la diversità;
avere accesso alla diversità delle varietà cosiddette “tradizionali”, selezionate in assenza di input chimici.
I sistemi sementieri contadini sono essenziali per rinnovare la biodiversità: il sistema formale e commerciale è stato in effetti creato estraendo tutte le sue risorse dal sistema informale. La FAO stima che il 75% della biodiversità coltivata è stato perso con l’uso di varietà commerciali omogenee e stabili. Inoltre, l’attuale dematerializzazione delle risorse genetiche causa una perdita incommensurabile di informazioni genetiche non digitalizzabili. Le centinaia di milioni di agricoltori che riproducono i loro semi ogni anno creano molta più diversità di qualche migliaio di ricercatori con attrezzature sofisticate. I numerosi tratti di adattamento poligenico che le piante mostrano di fronte ai cambiamenti climatici non appaiono nelle provette di laboratorio, poiché queste ultime si limitano a selezionare solo alcuni tratti monogenici. Rinnovare costantemente la biodiversità coltivata nei campi in questo modo è essenziale, non solo per consentire l’adattamento alle condizioni di crescita locali e mutevoli, ma anche per ricostituire le riserve di diversità che sono essenziali per la sicurezza alimentare delle generazioni future.
Incontro ERASMUS Aprentisem, Spagna, 2021
Gli articoli 5, 6 e 9 del Trattato FAO e l’articolo 19 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle zone rurali (UNDROP) definiscono i principi giuridici adeguati a queste pratiche e devono essere applicati dall’Unione Europea.
Attualmente, nella UE, i diritti degli agricoltori sulle sementi non sono garantiti. Uno dei principali ostacoli è il fatto che solo le varietà omogenee e stabili possono essere commercializzate. Queste varietà sono selezionate per essere usate in ambienti omogenei e stabili, ma gli ambienti in cui seminiamo sono diversificati e si evolvono costantemente con il clima. Inoltre, sono state selezionate per avere alte rese grazie all’uso di acqua, fertilizzanti chimici e pesticidi. C’è quindi l’obbligo di omogeneizzare e stabilizzare le condizioni di coltivazione di queste varietà. Le sementi disponibili sul mercato costringono gli agricoltori a utilizzare pesticidi, fertilizzanti chimici e a ricorrere sempre più spesso all’irrigazione. Inoltre, queste sementi non sono adatte alle consociazioni, che contribuirebbero a ridurre l’uso di tali input.
APPROFONDIMENTO Entra nei link per guardare il 7° webinar della serie Seed Policy Dialogues di ECLLD!
– La dichiarazione U.N.D.R.O.P. (United Nations Declaration on the Rights of Peasants) e il punto di vista di ViaCampesina sulla riforma sementiera. Con Guy Kastler, ECVClink
– Cos’è la Dichiarazione U.N.D.R.O.P.? Quali diritti hanno i contadini in questo contesto? Con Christophe Golay, Accademia di Ginevralink
D’altra parte, i sistemi sementieri contadini funzionano adattando le piante al loro ambiente naturale grazie a una selezione costante, anno dopo anno. Questo avviene anche attraverso una gestione dinamica e significa che c’è molto meno bisogno di ricorrere a fertilizzanti, pesticidi, monocolture, irrigazione, meccanizzazione sempre più spinta, ecc. Per essere adattate dagli agricoltori, le piante devono essere in grado di evolvere in base al clima e all’ambiente. La diversità assicura che avranno un raccolto, indipendentemente dall’andamento dell’annata. Lo stesso vale per gli agenti patogeni: la diversità permette la resilienza e garantisce agli agricoltori di avere un raccolto a prescindere dalle diverse pressioni degli agenti patogeni. La commercializzazione di queste sementi diversificate, che permettono di emanciparsi dalle monocolture industriali che usano molti pesticidi, è purtroppo vietata. Inoltre, in molti paesi europei, le leggi e i regolamenti nazionali proibiscono agli agricoltori persino di scambiare tra loro i semi. Tuttavia, dato che, per la loro stessa natura, la maggior parte delle sementi contadine utilizzate ogni anno provengono da aziende agricole, lo scambio di semi tra i contadini è essenziale. Senza di esso, la diversità intra-varietale diminuisce rapidamente e la capacità di resilienza di queste varietà si perde. Inoltre, i contadini che utilizzano molte colture diversificate, per esempio nell’orticoltura, non possono auto-prodursi tutte le sementi ogni anno, anche solo per questioni tecniche di isolamento tra le colture, per cui spesso condividono questo lavoro con i propri vicini.
Oggi, la regolamentazione europea si applica a qualsiasi scambio di semi (commerciale o no) “in vista di uno sfruttamento commerciale”. Alcuni paesi applicano questo regolamento in modo molto rigoroso e vietano lo scambio di semi e quindi la selezione dei contadini. Tuttavia, non proibiscono gli scambi tra selezionatori e/o ricercatori di sementi “in fase di sviluppo” e non registrate nel catalogo. Altri paesi ritengono che lo “sfruttamento commerciale” delle sementi riguardi solo la loro rivendita, o la produzione e la vendita di materiale di propagazione e non la produzione di colture agricole destinate principalmente ai mercati alimentari o ad altri usi (tessile, energetico, ecc.). Questi paesi, come l’Italia, autorizzano quindi lo scambio di sementi tra agricoltori la cui attività principale non è la produzione e la commercializzazione di materiale di riproduzione vegetale ma la produzione agricola. Altri paesi, come la Francia, considerano che gli scambi tra agricoltori di sementi che non appartengono a una varietà protetta da una privativa vegetale non costituiscono commercializzazione (anche se c’è un rimborso dei costi sostenuti per la loro produzione). Questo è piuttosto classificato come aiuto reciproco e non è quindi soggetto ai regolamenti relativi alla commercializzazione del materiale di riproduzione vegetale.
ECVC chiede il riconoscimento giuridico di due sistemi sementieri distinti: quello commerciale (o industriale) e quello contadino, con due regolamenti adattati a ciascuno di questi due. I contadini europei sono infatti sia acquirenti di sementi commerciali che produttori di sementi agricole o contadine. I loro diritti come consumatori e produttori devono quindi essere riconosciuti e fatti rispettare.
// Perché è fallita la precedente riforma?
Iter della precedente proposta di riforma della legislazione sementiera
Per affrontare il negoziato in corso è utile capire cosa è successo circa 10 anni fa quando la proposta di riforma della legislazione sementiera è naufragata al Parlamento Europeo. Si è trattato di un fallimento doloroso perché ha messo in luce le difficoltà di Bruxelles di negoziare temi delicati con portatori di interessi così diversificati.
Va ricordato, infatti, che la proposta di regolamento sulle sementi, che avrebbe dovuto sostituire le 12 direttive attuali, era frutto di un lungo negoziato in cui la Commissione aveva ascoltato gli attori, i soggetti economici e gli Stati membri, percorso durato 5 anni. Non si trattava, perciò, di un progetto partorito dal nulla, e, infatti, presentava molte novità. Se si leggono i commenti dopo la bocciatura del Parlamento si capisce come tutte le discussioni fatte non siano arrivate, però, a produrre una sorte di base o visione comune tra le varie posizioni. Infatti, il regolamento è stato bocciato dagli Stati membri che avevano paura di perdere potere con un regolamento in cui molti aspetti sarebbero stati decisi da successivi atti delegati della Commissione (quindi con meno potere dei singoli stati); dalle ditte sementiere e dal mondo agricolo industriale perché le aperture presenti sono state giudicate troppe con il rischio di compromettere tutto il sistema di certificazione e controllo della qualità del seme; e, in ultimo, dal mondo della società civile perché, al contrario, le aperture sono state giudicate insufficienti.
Di tutto quel percorso negoziale è rimasta in piedi solo la parte sulle popolazioni (grazie alla deroga istituita nel 2014), diventate poi materiale eterogeneo nel nuovo regolamento del biologico.
Per migliorare le condizioni per lo sviluppo di varietà adatte al biologico, sono cruciali una maggiore flessibilità e dei criteri adeguati per la registrazione delle varietà biologiche. I risultati della sperimentazione temporanea sulle popolazioni, così come le norme sul materiale eterogeneo dovrebbero essere integrati nella nuova legislazione.
Per le prove varietali, è necessaria una maggiore flessibilità per i protocolli del Valore Agronomico e di Utilizzazione (VAU), dato che attualmente sono poco adatti alle condizioni del biologico. Un VAU adattato al biologico migliorerebbe notevolmente la situazione, dato che le soglie sono attualmente un fattore limitante per portare nuove varietà biologiche sul mercato. Inoltre, i costi delle prove varietali sono significativi e le differenze all’interno dell’UE creano distorsioni di mercato. Per quanto riguarda lo scambio di sementi tra gli agricoltori, bisogna riconoscere che c’è una mancanza di sementi certificate disponibili per gli agricoltori biologici in molte parti dell’UE, che è attualmente attenuata dalle regole degli stati membri che tollerano lo scambio di sementi degli agricoltori. Regole ad hoc che tengano conto del contesto nazionale e regionale e che forniscano la possibilità di scambiare le sementi sono quindi essenziali. Questo vale ovviamente solo per lo scambio di sementi tra agricoltori di varietà non protette.
Sulle varietà di conservazione e le varietà amatoriali è importante considerare che sono utilizzate anche da operatori professionali biologici, poiché sono spesso ben adattate alle condizioni locali e regionali. Spostarle fuori dal campo di applicazione delle regole di commercializzazione delle sementi senza un percorso di registrazione facilmente disponibile per queste varietà di nicchia limiterebbe drasticamente il numero di varietà disponibili per gli agricoltori biologici. Per la commercializzazione professionale, dovremmo quindi fare attenzione a non escludere opzioni e percorsi che sono disponibili ora, considerando che i protocolli adattati per le varietà biologiche non sono pronti e il materiale eterogeneo biologico non comprenderà la maggior parte delle varietà che attualmente rientrano nella categoria di varietà da conservazione.
L’uso di tecniche biomolecolari nel processo di registrazione deve rimanere facoltativo. Mentre l’applicazione potrebbe essere utile in alcuni contesti e per alcuni operatori, la possibilità di condurre il processo di registrazione basato sul fenotipo è essenziale. Questo perché il fenotipo rimane una base affidabile per l’identificazione dell’espressione del tratto. Per quanto riguarda la coerenza con il regolamento sulla sanità delle piante e i controlli ufficiali, è necessaria una valutazione basata sul rischio, considerando la scala (dimensione del lotto di semi). Queste regole non dovrebbero impedire lo scambio di materiale tra i selezionatori. Deve essere attentamente valutato quali materiali dovrebbero essere dentro e fuori dal campo di applicazione del regolamento fitosanitario, e come una distinzione potrebbe essere basata sulle modalità di commercializzazione.
Se più compiti potranno essere condotti sotto la supervisione ufficiale del selezionatore durante il processo di certificazione e registrazione, questo avrà implicazioni di ampia portata, perché le piccole e medie imprese con risorse limitate dipendono dall’esperienza delle autorità nazionali competenti per la certificazione e la registrazione. La competenza delle autorità nazionali non deve essere messa a repentaglio nel lungo periodo delegando i compiti ai costitutori/imprese sementiere, un processo che potrebbe alla fine portare alla diminuzione delle capacità delle autorità. Tuttavia, i compiti svolti in autocontrollo dagli attori nel processo di certificazione potrebbero abbassare il costo della certificazione e quindi essere vantaggiosi. Gli impatti sugli oneri amministrativi devono essere analizzati tenendo conto di questi aspetti e considerando le implicazioni per gli operatori delle PMI in particolare. La coerenza e la chiara separazione del campo di applicazione con il regolamento sugli OGM deve essere assicurata, compreso il potenziale cambiamento legislativo per le Nuove Tecnologie di Miglioramento Genetico (TEA/ NBT/NGT).
Il regolamento europeo per il biologico (UE) 2018/848 introduce una nuova categoria di sementi iscritte ai registri nazionali e comunitario: le varietà biologiche. La definizione che ne da il regolamento è di “una varietà […] che: a) è caratterizzata da un elevato livello di diversità̀ genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive; e b) deriva da attività di miglioramento genetico biologico […]” (art. 3§19).
Si tratta dunque di varietà a tutti gli effetti che per essere iscritte al catalogo devono superare le prove di Distinguibilità Uniformità e Stabilità (DUS) e, per le specie agrarie, di Valore Agronomico e di Utilizzazione (VAU). Tuttavia, in virtù della loro maggiore diversità genetica, il regolamento prevede che venga avviato un esperimento temporaneo per definire protocolli DUS meno stringenti per quanto riguarda il livello di uniformità richiesto. Inoltre, per quanto riguarda le prove VAU, si prevede che queste prove avvengano in condizioni biologiche e che tengano conto di caratteri particolarmente rilevanti alla coltivazione in biologico, senza limitarsi alla resa produttiva. Le varietà biologiche registrate con protocolli DUS adattati non potranno essere protette da privativa vegetale.
La Commissione sta definendo i dettagli dell’esperimento temporaneo di durata settennale, che dovrebbe avere inizio a luglio 2022 e riguardare un numero limitato di specie agrarie e ortive. Nell’ambito del progetto LIVESEED (www.liveseed.eu) sono state avviate delle esperienze pilota con le autorità competenti in Francia e nei Paesi Bassi, per valutare come adattare i protocolli DUS per la registrazione di varietà biologiche di carota e cavolo rapa.
Il materiale eterogeneo biologico rappresenta una delle maggiori novità del nuovo regolamento europeo per il biologico (UE 2018/848) e un’evoluzione rispetto all’esperimento temporaneo sulle popolazioni di cereali (2014/150/UE).
Il materiale eterogeneo è definito come un insieme vegetale che:
a) presenta caratteristiche fenotipiche comuni;
b) è caratterizzato da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica […];
c) non è una varietà […];
d) non è una miscela di varietà;
e) è stato prodotto in regime biologico (art. 3§19).
Queste popolazioni possono essere costituite da: miscele di incroci, miscele dinamiche e materiale non uniforme gestito in azienda. L’innovazione del materiale eterogeneo vale per tutte le specie agrarie e ortive, includendo anche popolazioni locali particolarmente eterogenee. La registrazione avviene tramite notifica da inviare all’ufficio Agricoltura Biologica del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Il Regolamento delegato (UE) 2021/1189 specifica i requisiti qualitativi e fitosanitari, di imballaggio ed etichettatura, per la tracciabilità e la manutenzione. Le ditte sementiere e gli agricoltori con licenza sementiera in deroga potranno inviare le notifiche dal primo gennaio 2022, dovranno essere iscritti al RUOP ed essere certificati bio.
Arche Noah: una nuova legislazione sulle sementi deve sostenere la conservazione
Una nuova legislazione sulle sementi deve sostenere la conservazione, l’uso sostenibile e la gestione dinamica dell’agrobiodiversità come patrimonio socio-culturale, base della sicurezza alimentare e fondamento della necessaria transizione verso un’agricoltura sostenibile e resiliente.
Piuttosto che sostenere e deregolamentare l’uso di nuove tecniche di ingegneria genetica, che comportano alti rischi per la salute e l’ambiente e quindi devono essere regolamentate dalla direttiva OGM, il settore ha bisogno di un cambiamento basato sull’agrobiodiversità e su un’ampia offerta di varietà ad impollinazione libera per porre le basi di una produzione alimentare sostenibile.
Il campo di applicazione della legislazione dovrebbe limitare la commercializzazione delle sementi alle attività commerciali rivolte agli utenti professionali. L’attuale legislazione ha un impatto negativo sul settore degli hobbisti, che hanno diversi incentivi, motivazioni e rischi rispetto agli operatori commerciali. La vendita di varietà amatoriali non dovrebbe essere regolamentata, in modo che essi possano svolgere il loro ruolo cruciale nella conservazione della diversità. Le reti di conservazione delle sementi sono entità formali o informali che scambiano e commercializzano le varietà in quantità limitate senza scopo di lucro per conservare la diversità. Queste reti sono importanti e il loro lavoro non dovrebbe essere limitato ma essere fuori dal campo di applicazione della legislazione. Non ci dovrebbe essere alcuna registrazione obbligatoria per queste reti e per i singoli attori.
APPROFONDIMENTO Entra nei link per guardare il 3° webinar della serie Seed Policy Dialogues di ECLLD!
Nell’incontro vengono spiegati i punti principali dello studio della Commissione europea sulla riforma, e condiviso il punto di vista di Arche Noah e altri attori per l’agrobiodiversità. Con l’avv. essa Fulya Batur. link
La vendita e lo scambio di varietà non registrate allo scopo di conservazione dovrebbero essere fuori dal campo di applicazione della legislazione. I sistemi sementieri informali devono essere fuori dal campo di applicazione della normativa o regolati da un quadro ad hoc che garantisca il diritto alle sementi nell’ambito dell’UNDROP (Dichiarazione delle Nazioni Unite per i Diritti dei Contadini e di altre Persone che lavorano nelle Aree Rurali).
LE QUATTRO OPZIONI – I 4 scenari di intervento legislativo. Il testo si può consultare visitando: ec.europa.eu
Le regole per le varietà amatoriali e da conservazione devono essere sostituite da un nuovo regime derogatorio uniforme per le “varietà della diversità” che si applicherebbe a tutte le specie. La registrazione di queste varietà dovrebbe essere basata solo su una descrizione della varietà e deve essere gratuita o almeno sostanzialmente meno costosa della registrazione delle varietà commerciali. Non ci dovrebbero essere test di iscrizione (DUS/VAU) e nessuna certificazione obbligatoria dei lotti di sementi. Non ci dovrebbero essere limiti di produzione per la commercializzazione e il necessario adattamento al cambiamento delle condizioni climatiche non lascia dubbi sul fatto che non ci dovrebbero essere più restrizioni per la produzione e la commercializzazione in specifiche regioni d’origine. Questo regime non dovrebbe basarsi solo sul rischio di erosione genetica, ma includere anche varietà e popolazioni che rispondono a esigenze diverse da quelle del settore della produzione industriale. Solo l’opzione 2 del documento della Commissione fornisce una base per incorporare tutte le preoccupazioni di sostenibilità. Tutte le altre opzioni sono inaccettabili in quanto si basano su norme industriali che non proteggono l’agrobiodiversità. Per non perdere l’occasione di fermare e invertire la perdita di agrobiodiversità in corso, chiediamo alla Commissione europea di costruire le basi per un’agricoltura veramente sostenibile e resiliente.
Ragione e sentimento possono arrivare dove l’agrofinanza neppure immagina: in Sicilia da circa 5 anni c’è chi ha pensato di reintrodurre la coltivazione del riso.
Dopo alcuni tentativi, anche di successo, nell’entroterra ennese, il ritorno del riso in grande stile si è realizzato a Lentini, un comune al confine tra Catania e Siracusa, al centro della Piana di Catania.
La sinergia tra un imprenditore coraggioso come Nello Conti e il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania all’epoca guidato dal prof. Luciano Cosentino ha quasi inaspettatamente riportato il riso al centro di un interesse agronomico, ma soprattutto commerciale che dimostra, qualora ce ne fosse ulteriore bisogno, che anche in Sicilia è possibile costruire delle filiere agroalimentari confidando sulle capacità imprenditoriali di singoli accompagnati da chi si occupa di ricerca. Il riso, da un punto di vista agronomico, può trovare in alcune zone della Sicilia condizioni ottimali per palesare le proprie potenzialità produttive, a condizione che vi siano risorse idriche significative, terreni pesanti e ben livellati.
In Sicilia, grazie all’assenza di fenomeni di stanchezza del terreno, si può coltivare il riso in regime di agricoltura biologica. Tale peculiarità rappresenta una nuova opportunità commerciale per gli agricoltori, in considerazione del fatto che il quantitativo ad oggi prodotto viene venduto rapidamente ed a prezzi che ripagano adeguatamente gli investimenti necessari.
La storia del riso in Sicilia ha un’origine antica, millenaria. Diodoro Siculo da Egira (60-30 a.C.), vicino Enna nella Bibliotheca historica, fu uno dei primi autori in Occidente a citarlo. Le coltivazioni si diffusero nell’VIII secolo d.C., in contemporanea con la diffusione del cereale in Spagna. Il riso fu introdotto in Sicilia dagli arabi e sappiamo che nell’875 d.C. era tassato come le altre derrate alimentari. Nel XII secolo Ibn-al’Awwam descrive nel suo libro sull’agricoltura le complesse fasi relative alla coltivazione del riso in Sicilia.
Nel 1912 in Sicilia vi erano 252 ettari coltivati a riso in provincia di Siracusa e altri 275 ettari in quella di Catania. Il successivo abbandono è probabilmente dovuto a ragioni politiche ed economiche sulle quali ancora adesso non vi è uniformità di vedute. Sicuramente nel periodo dell’Unità d’Italia furono intraprese diverse misure volte a disincentivare le coltivazioni nell’isola, favorendo invece quelle di Piemonte e Lombardia.
Una delle difficoltà maggiori che è stata affrontata per la produzione del riso in Sicilia riguarda le fasi post raccolta: il cereale raccolto nell’isola, per ricevere la trasformazione minima necessaria alla sua immissione sul mercato, doveva varcare lo stretto di Messina e raggiungere Sibari (CS), ove è attiva la più vicina filiera completa, oppure il Piemonte.
Fortunatamente Nello Conti ha, senza non pochi problemi, realizzato in provincia di Catania un impianto che gli permette di sbramare, brillare e confezionare il suo prodotto, dando luogo ad uno splendido esempio di chiusura completa della filiera. Oggi possiamo affermare che il riso è finalmente tornato nella terra che lo ha accolto prima di ogni altra in Italia e finalmente possiamo gustare arancini a chilometro zero.