Cosa propone la Commissione europea?

Gen 10, 2024 | Articoli, legislazione sementiera, Notiziari, Seminare il cambiamento

I punti essenziali del nuovo testo

di Riccardo Bocci, Gea Galluzzi – Rete Semi Rurali

Perché esiste la normativa sementiera? Questa domanda merita una risposta per capire le modifiche che oggi possiamo apportare a un impianto che è frutto della cultura scientifica novecentesca. Le truffe agli agricoltori sulle sementi erano uno dei casi di frode più presenti nella letteratura agricola di inizio Novecento. Per rispondere alle richieste degli agricoltori nascono sostanzialmente due sistemi: in Europa è lo Stato che diventa garante della qualità delle sementi, mentre negli Stati Uniti si lascia al mercato il compito di selezionare gli operatori meritevoli. Nasce così il concetto di avere un catalogo dove iscrivere le varietà da commercializzare, che dovranno essere prima testate da una rete di aziende sperimentali pubbliche per validare i dati provenienti dalle ditte private. Questo sistema basato su distinzione, uniformità e stabilità (DUS) consente anche di applicare diritti di proprietà intellettuale sulle varietà, prodotte dai costitutori. Dopo la registrazione il secondo passo è la certificazione delle sementi per attestare la loro qualità, attività che può avvenire in campo (peri cereali) o post raccolta nei pacchetti venduti (per le ortive, sistema definito standard). In parallelo a queste prove per la registrazione (DUS) le autorità competenti hanno anche l’obbligo di verificare il Valore Agricolo e Tecnologico (VAT) delle nuove varietà, in modo da dedurre informazioni affidabili e non di parte per aiutare gli agricoltori a fare scelte consapevoli.
Un effetto collaterale della legislazione sementiera è stato quello di cancellare per legge la diversità dai campi, forzando gli agricoltori a usare sementi di varietà uniformi, le uniche che potevano trovare sul mercato. Sono stati necessari vari anni perché tutto ciò venisse considerato un problema, come si evince dal testo della normativa sulle varietà da conservazione in cui per la prima volta si ammette che la legislazione sementiera deve avere tra i suoi obiettivi la conservazione dell’agrobiodiversità. Si è trattato di un processo lungo e difficile: ci sono voluti 10 anni dalla creazione delle varietà da conservazione (1998) alla loro definizione legale per cereali (direttiva 62/2008), ortive (direttiva 145/2009) e foraggere (direttiva 60/2010). Nel 2010 è cominciato il progetto di ricerca europeo SOLIBAM (www.solibam.eu), dedicato a sviluppare popolazioni per l’agricoltura biologica che, però, non erano legalmente commercializzabili come sementi perché non uniformi. È iniziato allora il lavoro di discussione con la Commissione europea volto a trovare degli spazi legali per questi materiali che ha avuto sostanzialmente tre tappe. Un primo riconoscimento nella proposta di regolamento della Commissione bocciata dal Parlamento europeo nel2014; un secondo passaggio legato alla sperimentazione temporanea ammessa dal 2014; una finale
consacrazione nel regolamento del biologico 848/2018. La proposta del luglio scorso riprende tutti questi fili cercando di mantenere una coerenza tra il sistema commercia le attuale (basato sui due pilastri di registrazione varietale e certificazione delle sementi) e le nuove deroghe previste per rispondere al mondo del biologico e della conservazione dell’agrobiodiversità. Non è un compito facile perché alla fine si tratta di creare due sistemi quasi paralleli, cercando di evitare che possa usufruire delle deroghe chi non ha titolo per farlo e, allo stesso tempo, mantenere uno standard qualitativo elevato del seme per tutti. Inoltre, una cosa è lavorare con varietà uniformi, un’altra con quelle diversificate. Bisogna rivedere i criteri per la certificazione, cambiare i caratteri usati per la descrizione varietale, ripensare la relazione tra ditte sementiere e agricoltori, e reinventare il modello di ricerca varietale, favorendo la partecipazione di più attori e decentralizzando le attività.

Come si capisce, si tratta di sfide di non poco conto, che potremo cominciare a praticare in funzione di come uscirà il testo dopo il negoziato con Parlamento e Consiglio. È importante, quindi, migliorare il testo proposto della Commissione e, finalmente, portare diversità nelle sementi in commercio. Cosa c’è di nuovo in questa proposta? Intanto riguarda tutte le specie (dalle ortive alla vite), andando ad abrogare le troppe direttive di oggi con un solo regolamento orizzontale. In dettaglio sono cinque gli assi più importanti.

1. Viene cambiata la definizione di commercializzazione, non più legata al concetto di sfruttamento commerciale, ma legata a qualsiasi trasferimento. Quindi, potenzialmente, ogni tipo di scambio di sementi rientra nell’ambito della commercializzazione.

2. Proprio a causa di questo scopo così ampio, è importante definire costa resta fuori. All’articolo 2 sono indicate le attività non soggette alla legislazione, tra cui anche scambio e vendita tra utilizzatori finali (non agricoltori) e la ricerca.

3. Deroghe. Vengono definite una serie di eccezioni al sistema normale, che includono: varietà da conservazione, amatoriali e materiale eterogeneo. Inoltre, si prevede una vendita facilitata per le organizzazioni che si occupano di conservazione, così come lo scambio tra agricoltori di varietà non protette.

4. VAT. Si propone che i test di valore agricolo e tecnologico oggi fatti solo per le specie agrarie siano estesi a tutte le specie, con l’aggiunta di un’ulteriore caratteristica da considerare: la sostenibilità. Si tratta di una modifica non di poco conto, che avrà un impatto molto forte sul mondo della ricerca varietale delle ortive, andando ad aumentare il costo delle sementi, e sui sistemi nazionali di controllo e certificazione, che si dovranno dotare di campi per fare anche queste prove. Inoltre, non è chiaro come dovrà essere valutata la presunta sostenibilità delle varietà, punto su cui la Commissione mira a lasciare ampio margine agli stati, con la possibilità anche per gli operatori di farlo sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti.

5. Biologico. Per la prima volta si prevede che ci dovranno essere protocolli dedicati al biologico sia per i test DUS che VAT. Anche questa proposta comporterà un aggravio sui sistemi nazionali, non tutti in grado di fare le prove in biologico. In questi mesi, insieme ad alcune organizzazioni come Arche Noah e IFOAM EU, abbiamo discusso il testo e lavorato al fine di proporre una serie di emendamenti da discutere all’interno del Parlamento Europeo. In particolare, ci siamo concentrati su: escludere dallo scopo della legislazione anche l’accesso alle risorse genetiche vegetali conservate nelle collezioni pubbliche e private, per facilitare l’accesso alle risorse genetiche da loro conservate;  meglio definire le varietà da conservazione; mantenere quanto previsto nel regolamento biologico sul materiale eterogeneo per non rischiare di perdere quanto ottenuto, visto che il nuovo regolamento sementi andrà a sostituire quello del biologico; facilitare lo scambio, anche dietro compenso, tra agricoltori e la vendita da parte delle organizzazioni che conservano la diversità.
Nei prossimi tre mesi sapremo quante delle nostre proposte saranno recepite nel testo e, soprattutto, quante delle aperture della Commissione saranno mantenute, viste le resistenze da parte di alcuni stati membri, associazioni sindacali e settore sementiero privato. Ci auguriamo di chiudere positivamente questo percorso entro la primavera 2025!

Notiziaro 35

img-5
Send this to a friend