Una strada alternativa per realizzare i Diritti degli Agricoltori
di Riccardo Bocci – Rete Semi Rurali
Il tema dell’uso sostenibile dell’agrobiodiversità è uno degli assi portanti del Trattato, contenuto nell’articolo 6 che ne definisce alcune delle possibili attività.
La sua implementazione da parte degli Stati che hanno aderito al Trattato è obbligatoria e non limitata alle colture incluse nell’Annesso I, come nel caso del Sistema Multilaterale di scambio delle risorse e di ripartizione dei benefici derivati dal loro uso. Da quando il Trattato è entrato in vigore questo tema non ha, però, riscosso molto interesse sia da parte dei paesi firmatari, sia della società civile organizzata che ha seguito in questi anni i vari negoziati e le riunione degli Organi Direttivi. Infatti, per i paesi industrializzati l’oggetto del contendere è sempre stato l’accesso facilitato alle sementi nelle banche, mentre i paesi del Sud chiedevano soldi in cambio dell’accesso, e, in ultimo, la società civile rivendicava la messa in atto dei Diritti degli Agricoltori. Su questi diritti, definiti all’articolo 9, abbiamo assistito a veri e propri scontri tra mondi opposti, come dimostra il titolo del documento rilasciato dal gruppo di esperti dopo anni di lavoro. Si tratta, infatti, di “Opzioni”, quindi di uno strumento puramente volontario, e non di linee guida che dovrebbero impegnare i singoli stati. Più di così non si è riuscito ad ottenere nei lunghi negoziati dove le decisioni vengono prese sulla base del consenso.
Se, però, andiamo a declinare l’aggettivo sostenibile scopriamo che molte delle misure indicate al comma 2 dell’articolo 6 (vedi Box) riguardano azioni centrali per sostenere modelli agricoli diversificati, promuovere la ricerca partecipativa e decentralizzata e includono, anche, la modifica della legislazione sementiera. Insomma, passare da una piena realizzazione dell’art.6 permetterebbe anche di rendere concreti ed operativi i diritti degli agricoltori! Anche la riforma in corso a Bruxelles della legislazione sementiera dovrebbe considerare questi obblighi del Trattato.
Per questo motivo è importante continuare a mantenere alta l’attenzione sull’implementazione dell’art. 6, e seguire i negoziati in corso. Il rischio, infatti, è che l’uso sostenibile diventi solamente il classico miglioramento genetico, dove la diversità viene usata dalla ricerca per produrre varietà distinte, uniformi e stabili. Perdendo così per la strada il suo potenziale innovativo. In Europa, soprattutto, è importante attuare questa vigilanza, visto che nella maggior parte dei paesi della Regione Europea diversificazione dei sistemi agricoli, miglioramento genetico partecipativo, e uso di varietà locali non sono temi ancora nell’agenda delle loro politiche agricole.
Un inventario di pratiche, ricerche e articoli sul tema dell’uso sostenibile è consultabile dal sito del Trattato: https://www.fao.org/plant-treaty/tools/ toolbox-for-sustainable-use/overview/ en/
L’articolo 6.2 |
---|
L’uso sostenibile delle RGVAA può comprendere misure quali: a. perseguire politiche agricole eque che promuovano, se del caso, lo sviluppo e il mantenimento di sistemi agricoli diversificati che favoriscano l’uso sostenibile dell’agrobiodiversità; b. rafforzare la ricerca che valorizzi e conservi la diversità massimizzando la variazione intraspecifica e interspecifica a beneficio degli agricoltori, in particolare di quelli che generano e utilizzano le proprie varietà e applicano i principi ecologici per mantenere la fertilità del suolo e per combattere malattie, erbe infestanti e parassiti; c. promuovere il miglioramento genetico partecipativo per sviluppare varietà adatte alle condizioni sociali, economiche ed ecologiche, anche nelle aree marginali; d. ampliare la base genetica delle colture e aumentare la gamma di diversità a disposizione degli agricoltori; e. promuovere l’uso di colture, varietà e specie sottoutilizzate locali e adattate; f. sostenere un uso più ampio della diversità varietale e delle specie nella gestione aziendale, nella conservazione e nell’uso sostenibile delle colture; g. rivedere e adeguare le strategie di selezione e i regolamenti relativi al rilascio delle varietà e alla distribuzione delle sementi. |