Statuto Rete Semi Rurali
Statuto Rete Semi Rurali approvato dall’Assemblea in data 19.10.2021
Art. 1 – Denominazione, sede, durata e patrimonio
1. E’ costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore o CTS”) e successive modifiche, un’associazione di secondo livello (rete associativa) avente la seguente denominazione: “RETE SEMI RURALI ENTE DI TERZO SETTORE” O “RETE SEMI RURALI ETS”, da ora in avanti denominata “Rete” o “Associazione”.
2. A decorrere dell’avvenuta iscrizione della Rete nell’apposita sezione del RUNTS, l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “Ente di Terzo Settore” dovrà essere obbligatoriamente inserito nella denominazione sociale. La Rete dovrà da quel momento utilizzare obbligatoriamente l’indicazione di “Ente di Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La sede della Rete è stabilita in Scandicci (FI), le variazioni di indirizzo all’interno del comune non costituiscono modifica dello statuto.
4. La durata della associazione è illimitata. Il patrimonio dell’associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.
Si compone di:
a) un Fondo di Dotazione di euro 15.000,00 (quindicimila/00) che costituisce il patrimonio minimo dell’associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.
Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.
Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Gestione o, in caso di sua inerzia, l’Organo di Controllo devono senza indugio convocare l’Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell’attività nella forma di associazione senza personalità giuridica.
b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.
Art. 2 – Valori
1. I valori della Rete sono orientati al rafforzamento culturale, politico e tecnico degli Associati e della Rete; alla diversità biologica, colturale e culturale; all’inclusione sociale; all’agroecologia, alla sostenibilità e alla resilienza ambientale; alla cooperazione e alla solidarietà; alla valorizzazione delle competenze degli Associati e al loro coinvolgimento; alle alleanze e alla unitarietà; allo scambio, alla socializzazione, al mutuo aiuto, alla divulgazione, al confronto, alla condivisione, alla contaminazione tra saperi, pratiche e competenze; a modelli partecipativi/evolutivi a livello locale; al recupero abitativo e produttivo del territorio e alla sua salvaguardia; alla costruzione, alla qualificazione e alla tutela del lavoro in agricoltura e a favore dell’agricoltura; alle titolarità condivise
e al bene comune.
2. La Rete, inoltre, non ammette alcuna discriminazione di genere, etnica, culturale, sociale, politica o religiosa. I valori dell’uguaglianza, della democrazia, dell’antifascismo, dell’antirazzismo e dell’antisessismo sono espressione di tali principi e come tali inderogabili per qualunque Associato.
3. La Rete, in merito a quanto riguarda il proprio ambito specifico e in coerenza con i propri valori orientativi, si oppone ad ogni azione che determini, sostenga o promuova erosione e degrado del patrimonio di razze animali e varietà vegetali, e la loro espropriazione e privatizzazione (per esempio tramite brevetti), nonché a pratiche di miglioramento genetico non conformi ai principi dell’agricoltura biologica (per esempio OGM, NBT e/o TEA ecc.). Inoltre, è impegnata in tutte le sue attività a non arrecare sofferenze agli animali. Si oppone alla cementificazione e alle opere che sottraggono o danneggiano terreni agricoli e boschivi, o che deturpano il paesaggio. Si impegna a fare un uso sobrio delle risorse e a promuovere forme di economie circolari per la rigenerazione ambientale, sociale e culturale.
4. La Rete si atterrà ai seguenti principi:
a) Assenza del fine di lucro e perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, riportate nell’art. 4 del presente Statuto.
b) Non distribuzione dei proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette.
c) Obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di fondi di riserva o attività istituzionali statutariamente previste.
d) Non prevedere il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa come il collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, o rivalutabili e gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere alla Rete non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
e) Elettività delle cariche sociali.
Art. 3 – Scopo e finalità
La Rete non ha scopo di lucro e ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché di crescita e di rafforzamento culturale, politico e tecnico degli Associati e della Rete, favorendo i contatti, le progettualità e le attività tra soci. La Rete opera per favorire, sostenere, facilitare e promuovere la gestione collettiva e dinamica dell’agrobiodiversità attraverso:
a) le attività di ricerca partecipata e decentralizzata, ovvero insieme agli agricoltori e alla società civile, garantendone l’ampia diffusione dei risultati mediante l’informazione e la formazione, la pubblicazione, la divulgazione delle pratiche ed il trasferimento di conoscenze;
b) la conoscenza, il recupero, la coltivazione, l’allevamento, la produzione, la conservazione, lo scambio, la ricerca, l’innovazione e la selezione e gestione partecipata, lo sviluppo, l’adattamento e la diffusione di varietà e razze localmente adattate che possano favorire l’incremento della
agrobiodiversità;
c) la transizione della società verso modelli agricoli, alimentari, sociali, economici, agroecologici, come, ad esempio, l’agricoltura biologica e biodinamica, la permacoltura, l’agricoltura organica e rigenerativa e altre pratiche di agricolture alternative al modello convenzionale basato sulla chimica di sintesi;
d) le decisioni, i trattati, le norme e gli accordi nazionali e internazionali assunti in favore della transizione agroecologica, dell’agrobiodiversità e dell’agricoltura contadina e familiare.
Art. 4 – Attività
1. Per il raggiungimento delle predette finalità, la Rete svolge, ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore, le seguenti attività di interesse generale:
a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d) art. 5 del CTS);
b) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (lettera e) art. 5 del CTS);
c) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f) art. 5 del CTS);
d) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h) art. 5 del CTS);
e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i) art. 5 del CTS);
f) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n) art. 5 del CTS);
g) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w) art 5 del CTS).
1. La Rete promuove, sostiene, facilita, organizza, svolge direttamente in forma esclusiva, associata o indiretta qualunque iniziativa o attività inerente al proprio scopo e coerente con i propri valori orientativi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale, di cui sopra, la Rete potrà realizzare attività di ricerca in campo, con particolare attenzione al miglioramento genetico partecipativo, corsi di formazione, incontri, seminari, giornate di scambio e distribuzione semi e di altro materiale di propagazione, eventi divulgativi, pubblicazione di materiali informativi, ideazione e partecipazione a progetti di ricerca, partecipazione a incontri e attività in sedi istituzionali.
2. La Rete promuove e svolge attività di tipo mutualistico tra i propri Associati. La Rete promuove e facilita il contatto, il dialogo, lo scambio, la collaborazione e la condivisione di informazioni e
iniziative tra gli Associati e tra coloro che, in ordine al suo scopo e attività, ne condividono i valori. La Rete promuove il confronto interno fra gli Associati sui temi più rilevanti, l’individuazione di orientamenti e posizioni, l’approvazione in Assemblea di indirizzi programmatici e la loro rappresentanza presso le istituzioni ed altri Enti da parte del Consiglio di Gestione.
3. La Rete potrà altresì partecipare a bandi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, anche legati al mondo della ricerca scientifica e dell’innovazione.
4. La Rete può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Potrà inoltre attivare campagne di crowdfunding e autofinanziamento.
5. La Rete può svolgere, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il Consiglio di Gestione è l’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che la Rete potrà svolgere, in conformità con gli indirizzi generali indicati dall’Assemblea.
6. La Rete può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.
I volontari che svolgono attività di volontariato sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Rete soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Gestione. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Dovrà essere rispettato quanto indicato dall’art. 17 del CTS.
Art. 5 – Associati
1. Possono aderire alla Rete le persone giuridiche, pubbliche e private, con fini di lucro o senza fini di lucro ed enti senza scopo di lucro che condividano i valori e le finalità della stessa, che partecipano alle attività della Rete con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, che sono direttamente impegnate nelle attività sopra descritte e che non affermano, non sostengono e non svolgono alcuna attività in contrasto con i suddetti valori, sia nelle enunciazioni formali sia nei fatti.
2. Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri.
3. Il numero degli associati è illimitato.
4. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Coordinatore della Rete una domanda, a firma del proprio rappresentante legale o suo delegato, secondo le modalità contenute nel Regolamento. Il Coordinatore provvederà ad informare gli Associati perché l’Assemblea possa deliberare la loro eventuale ammissione con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.
Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull’istanza di ammissione si pronunci il Collegio dei Probiviri nella prima adunanza successiva.
Art. 6 – Diritti e doveri degli associati
Gli associati tramite il proprio rappresentante legale o suo delegato, hanno il diritto di:
– voto
– eleggere gli organi associativi ad eccezione del Coordinatore la cui nomina spetterà al Consiglio di Gestione;
– esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio di Gestione, presso la sede legale dell’Associazione ed entro 30 giorni dalla richiesta;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllare l’andamento;
– concorrere all’elaborazione ed approvare i piani annuali o pluriennali delle attività della Rete;
– frequentare e utilizzare i locali di eventuali sedi operative per lo svolgimento di attività nell’ambito della Rete;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Rete, secondo le modalità previste dal Consiglio di Gestione o dal Coordinatore;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci;
– gli associati hanno diritto di recesso dandone comunicazione al Coordinatore con preavviso di tre mesi dalla fine dell’esercizio, senza diritto alla restituzione di quanto versato.
Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e Codici Etici;
– impegnarsi a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali nei limiti delle proprie possibilità, e ad astenersi da ogni comportamento che possa danneggiare la Rete, lederne l’immagine o si ponga in conflitto con gli scopi e gli obiettivi della stessa;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
Art. 7 – Sostenitori
Possono supportare la Rete come ‘sostenitori’, senza qualità di associato persone fisiche, persone giuridiche ed enti, che condividono i valori della Rete e che sono interessati alle sue attività; questi intervengono in forme economiche e non economiche, in modo continuativo nel tempo.
Art. 8 – Organi associativi della Rete Semi Rurali
Sono organi della Associazione:
* l’Assemblea degli associati (“Assemblea”);
* Il Presidente denominato “Coordinatore”;
* L’Organo di Amministrazione denominato “Consiglio di Gestione”;
* L’organo di controllo, ove nominato;
* Il Collegio dei Probiviri, ove nominato.
Art. 9 – Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano della Rete ed è composta da tutti gli associati in regola con le quote associative pregresse e con il pagamento della quota relativa all’anno corrente, avvenuto entro il giorno precedente l’inizio dell’Assemblea, e che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio, dovunque sia, convocata dal Coordinatore. Può anche essere convocata su istanza del Consiglio, sempre dal Coordinatore o con la richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o di almeno un terzo dei Consiglieri.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche telematica, del Coordinatore, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 30 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’assemblea degli associati può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
– che siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell’Assemblea ed il Segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
– che sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
– che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.
L’Assemblea delibera:
a) sulle linee programmatiche e strategiche della Rete e fissa l’ammontare del contributo annuale da parte di ogni Associato;
b) sulla nomina e revoca di componenti del Consiglio di Gestione;
c) sulla nomina e revoca dei componenti dell’Organo di Controllo, del Revisore legale e del Collegio dei Probiviri;
d) sull’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, delle relazioni che l’accompagnano e dell’eventuale bilancio sociale;
e) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
f) su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio di Gestione;
g) sull’approvazione di un Regolamento dei lavori assembleari predisposto dal Consiglio di Gestione;
h) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
i) su ammissione, sospensione, rigetto o esclusione di un associato;
j) sull’approvazione dei regolamenti della Rete e del piano di lavoro, annuale o pluriennale, della Rete;
k) in merito alla partecipazione della Rete ad altri enti;
l) su azioni disciplinari nei confronti di un associato;
m) su proposte e mozioni presentate dagli associati;
n) sul limite massimo degli impegni passivi in sede di approvazione del bilancio preventivo su proposta del Consiglio di Gestione;
o) la modifica del presente Statuto;
p) lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, nel rigoroso rispetto delle Leggi vigenti;
q) la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione.
L’Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio di Gestione non hanno diritto di voto.
L’Assemblea di approvazione del bilancio viene convocata dal Coordinatore su mandato del Consiglio di Gestione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale.
Per favorire una partecipazione attiva all’Assemblea da parte di tutti gli associati, non sono ammesse deleghe ad altri Associati.
Art. 10 – Consiglio di Gestione
1. Organo di Amministrazione preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione è il Consiglio di Gestione della Rete che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, la rappresenta e alla stessa risponde direttamente, potendo essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Il Consiglio di Gestione ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Rete, nessuno escluso. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Il Consiglio di Gestione è formato da un numero di componenti, compreso tra cinque e sette, secondo delibera dell’Assemblea, scelti tra i rappresentanti legali o tra delegati degli enti associati, ed eletti ogni tre esercizi dall’Assemblea, con un limite massimo di tre mandati. I singoli eletti in Consiglio, in quanto consiglieri, non sono portavoce della propria organizzazione di provenienza, e quindi non possono esserne i referenti presso la Rete, ma sono tenuti a rappresentare l’interesse collettivo di tutti gli Associati e a perseguire il bene comune dell’intera Rete. All’interno del Consiglio non può essere eletto più di un rappresentante di:
a – istituzioni pubbliche: enti locali e derivati, enti di formazione, enti parco, istituti di ricerca o sperimentazione;
b- persone giuridiche a fine di lucro.
3. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Coordinatore con almeno 7 giorni di anticipo in convocazione unica comunicata attraverso posta elettronica o altri strumenti telematici condivisi. La convocazione deve contenere data, ora d’inizio, luogo e ordine del giorno del Consiglio. Il Consiglio di Gestione per acquisire pareri, istruire dossier e discutere specifiche questioni può invitare gli Associati o loro delegati o membri dello staff con ruolo consultivo e senza diritto di voto. Le riunioni del Consiglio di Gestione possono avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia consentito al Coordinatore di accertare l’identità degli intervenuti e gestire in modo corretto lo svolgimento della riunione, comprese le votazioni, al Segretario verbalizzare adeguatamente e agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno.
Le decisioni del Consiglio di Gestione sono assunte dalla maggioranza dei Consiglieri nominati: per quanto disposto dal comma 6 del presente articolo possono essere immediatamente esecutive e vincolano tutti gli associati.
Fra Consiglieri non è ammessa la delega. Il Consigliere che per 3 volte consecutive non partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione, senza giustificazione previamente inviata al Coordinatore, decade.
4. In caso di decesso, dimissioni o decadenza a norma di Regolamento di uno o più Consiglieri, il Consiglio di Gestione provvederà alla loro sostituzione per cooptazione con il primo candidato votato ma non nominato. I nuovi Consiglieri rimarranno in carica fino alle elezioni successive. In caso venga meno il numero dei Consiglieri eletti, il Consiglio è legalmente valido per l’ordinaria amministrazione anche con tre membri: in questo caso si renderà necessaria la convocazione di un’Assemblea nel più breve tempo possibile.
5. Il Consiglio di Gestione nomina il Coordinatore e può inoltre conferire:
– le deleghe, la firma e la legale rappresentanza a singoli Consiglieri;
– deleghe e la firma anche ad altri soggetti espressamente indicati ed incaricati.
6. Il Consiglio di Gestione, ha in particolare tra i suoi compiti:
a) attuare le linee programmatiche e strategiche della Rete deliberate dall’Assemblea;
b) eseguire le delibere dell’Assemblea;
c) convocare l’Assemblea;
d) comunicare agli Associati le modalità e le scadenze di pagamento delle quote sociali, controllare i relativi pagamenti e gli eventuali solleciti;
e) nel caso lo ritenga necessario, avvalersi di e nominare, dopo attenta valutazione delle competenze, un Direttore Tecnico della Rete a cui può delegare, tramite delibera, specifiche responsabilità e funzioni;
f) deliberare e presentare, per la loro approvazione in Assemblea, i piani annuali o pluriennali della Rete, predisposti e definiti in collaborazione con il Direttore e lo Staff Tecnico, e supervisionare la loro attuazione nell’ambito delle linee strategiche e programmatiche decise dall’Assemblea;
g) delibera sull’assunzione dei collaboratori selezionati su proposta del Direttore tecnico qualora nominato;
h) approvare l’organigramma ed il mansionario della Rete;
i) stabilire limiti massimi e condizioni per i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, dai volontari della Rete;
j) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
k) deliberare in tutti quei casi in cui le operazioni rivestano un impatto straordinario, di rilievo economico patrimoniale e finanziario;
l) deliberare in merito ad operazioni finanziarie (mutui, finanziamenti, fidejussioni etc.) e all’assunzione di debiti, in particolare con istituti di credito, entro i limiti degli impegni passivi fissati dall’Assemblea, proposte anche dal Direttore Tecnico;
o) deliberare sull’approvazione delle bozze di bilancio preventivo e consuntivo predisposte dal Direttore Tecnico, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30/04 per la definitiva approvazione;
p) deliberare, laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, sull’approvazione delle bozze del bilancio sociale, predisposte dal Direttore Tecnico, da sottoporre all’Assemblea entro il 30/04 per la definitiva approvazione;
q) deliberare in merito allo svolgimento delle attività diverse di cui all’articolo 4 dello Statuto e documentarne il carattere secondario e strumentale ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.
Art. 11 – Coordinatore
1. Il Coordinatore ha la rappresentanza della Rete ha potere di firma e la legale rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio in ogni atto burocratico, finanziario ed amministrativo necessario per la vita associativa.
2. Il Coordinatore è il portavoce della Rete al suo interno ed al suo esterno, ed è garante delle finalità istituzionali, dei valori, dei principi e delle linee strategiche e programmatiche espresse dai suoi organi statutari.
3. Il Coordinatore è eletto dal Consiglio di Gestione tra i propri componenti a maggioranza. Il Coordinatore in quanto consigliere dura in carica tre esercizi e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall’Assemblea.
Art. 12 – Staff tecnico e Direttore tecnico
1. L’attività ordinaria della Rete può essere affidata in toto o in parte dal Consiglio di Gestione ad uno Staff tecnico, selezionato per la sua capacità gestionale, competenza nel settore e condivisione dei valori e degli scopi sociali. La gestione dello Staff tecnico sarà affidata alla figura di un Direttore tecnico che si avvale per l’espletamento delle sue funzioni di collaboratori cui affida, in base ad un organigramma, specifici compiti sia esecutivi che consultivi e con i quali condivide le più importanti linee operative ed il relativo sostegno.
2. Il Direttore Tecnico è nominato dal Consiglio di Gestione, tramite delibera ad hoc che conferisce specifiche responsabilità e deleghe operative in accordo con quanto previsto nel Regolamento della Rete. Svolge la propria funzione, in stretta collaborazione con il Coordinatore della Rete e partecipa, quando sia convocato e senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Gestione. L’incarico di Direttore Tecnico è incompatibile con la carica di Consigliere del Consiglio di gestione.
Art. 13 – Organo di controllo
1. L’Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli art. 2397 e 2399 del Codice Civile.
2. L’Organo di controllo ha il compito di:
– vigilare sull’osservanza della Legge, dello Statuto, dei regolamenti interni e del codice etico;
– vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
– vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
– esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5,6,7,8 del CTS;
– attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del CTS;
– procedere, se ritenuto, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti);
– redigere un verbale per ogni adunanza contenente la sintesi delle proprie attività;
– redigere le relazioni di revisione o di certificazione dei bilanci qualora ne svolga la funzione.
3. I membri dell’organo di Controllo durano in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati. Ai membri dell’Organo di Controllo può essere corrisposto un compenso nel limite di quanto disposto dall’articolo 8 del Codice del Terzo Settore.
4. Nel caso in cui l’Organo di controllo sia un Collegio, lo stesso deve essere composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi.
Art. 14 – Revisione legale dei conti
L’Assemblea nomina, di sua iniziativa o al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale.
In alternativa, ai sensi dell’art.30 comma 6 del Codice del Terzo Settore, può assegnare all’Organo di controllo, collegiale o monocratico, l’esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell’apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze.
I revisori dei conti vengono incaricati per tre esercizi e possono essere riconfermati.
Art. 15 – Il Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri, eletto dall’Assemblea, quando non sia monocratico, è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti con mandato della durata di 3 esercizi.
2. Il Collegio dei Probiviri:
a) interviene per dirimere le controversie sorte nell’ambito degli Organi sociali, tra gli associati e gli stessi organismi, nonché in ordine all’interpretazione del Presente statuto o del Regolamento della Rete, su ricorso delle parti e nel caso di ricorso al rigetto di ammissioni di associato;
b) si riunisce, quando necessario, per lo svolgimento dei propri compiti sulla base delle indicazioni previste dal “Regolamento” della Rete;
c) ha il compito di intervenire in ordine all’interpretazione del presente Statuto su sollecitazione dei Associati, degli organi sociali e degli organismi dirigenti;
d) ha un ruolo di mediazione, nell’ambito di cui alla lettera a), con parere dirimente e definitivo, su eventuali dissapori e contenziosi insorti all’interno della Rete.
3. Ai componenti del Consiglio dei Probiviri, di norma, non spetta alcun compenso per la carica ricoperta, fatto salvo il rimborso per le spese da essa derivanti, purché comprovate. Con delibera del Consiglio di Gestione, che ne verifichi la compatibilità, come quanto previsto dall’art. 8 comma 3 del CTS, i singoli componenti del Consiglio dei Probiviri possono ricevere compensi per svolgere la propria funzione.
Art. 16 – Gestione economica e patrimoniale
1. Le entrate della Rete sono costituite da:
– quote e contributi degli Associati;
– contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, italiane, comunitarie ed estere, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito degli scopi istituzionali;
– contributi dell’Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali;
– erogazioni liberali e entrate da raccolte fondi;
– entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento e da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale.
2. La Rete non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. La Rete ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Il Consiglio di Gestione predispone il bilancio preventivo dell’esercizio successivo e la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione. Il Consiglio di Gestione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
5. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Gestione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Gestione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, delibera in merito al bilancio sociale, predisposto dal Direttore Tecnico, da sottoporre all’Assemblea dei Associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.
Art. 17 – Scioglimento e liquidazione
1. In caso di scioglimento della Rete l’assemblea Straordinaria provvede alla nomina di un liquidatore che determina le modalità di liquidazione del residuo netto patrimoniale che verrà obbligatoriamente devoluto previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
2. In caso di scioglimento della Rete, così come in caso di recesso, decadenza o esclusione, gli Associati non hanno diritto alla restituzione delle quote versate né hanno diritti di ordine economico e patrimoniale.
Art.18 – Disposizioni regolamentari
Ai Regolamenti della Rete da approvarsi in sede di Assemblea sono rinviate tutte le norme di dettaglio delle quali la Rete intende dotarsi per il proprio funzionamento interno. In particolare, sono rinviati ai regolamenti interni ulteriori indicazioni e dettagli in merito a: tempi e modalità di
adesione, recesso, decadenza, esclusione degli Associati; tempi e modalità di convocazione, nonché di rappresentanza, andamento, voto e deliberazione in Assemblea, Consiglio ed Organo di Controllo; tempi e modalità di nomina e sostituzione degli organi sociali e del Direttore tecnico, deleghe e specifiche funzioni degli organi sociali e del Direttore tecnico.
Art. 19 – Norme finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.