Rete Semi Rurali

associazione

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sede legale: via di Casignano, 25 – 50018 Scandicci (FI)

 

REGOLAMENTO INTERNO

approvato in Assemblea ordinaria il 21 febbraio 2015

Art. 1 – VALIDITA’

Il presente regolamento interno [da ora “Regolamento”] è coerente con lo Statuto [da ora “Statuto”] della Rete Semi Rurali [da ora “Rete”], ne integra le norme, è valido, efficace e cogente per tutti i soci.

Può essere riformato in ogni sua parte o integrato dall’Assemblea della Rete [da ora “Assemblea”] con maggioranza qualificata dei 2/3 dei Soci presenti [Statuto, art. 4].

Art. 2 – NORME REGOLAMENTARI RELATIVE AI SOCI [Statuto, art. 4]

La richiesta di adesione come socio è depositata entro il 30 settembre dell’anno sociale.

La richiesta dove essere corredata dallo statuto sociale/istituzionale dell’organizzazione/associazione/ente richiedente e da un atto d’impegno formale e vincolante per i propri soci (verbale di assemblea o di consiglio o atto autoritativo del responsabile legale).

La richiesta di adesione come socio è presentata in forma scritta al Coordinatore della Rete [da ora “Coordinatore”] e da questi sottoposta ai membri del Consiglio di gestione e a tutti i soci attivi che, entro trenta giorni attraverso i loro rappresentanti legali, o loro delegati, possono esprimere parere non vincolante. Alla prima assemblea dell’anno sociale l’associazione candidata assume per un anno lo status di osservatore con l’impegno di partecipare alle attività della Rete e di beneficiare dei servizi. Nel caso che il parere delle associazioni evidenzi un conflitto i probiviri si attivano per risolverlo entro l’anno “da osservatore” portando in assemblea il risultato del tentativo effettuato. L’assemblea decide l’ammissione, la sospensione o l’esclusione a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto secondo il regolamento vigente.

I soci, ai soli fini della rappresentanza in Consiglio, si dividono in:

  1. organizzazioni non a fine di lucro che non rientano nei successivi punti b e c;
  2. istituzioni pubbliche: enti locali e derivati, enti di formazione, enti parco, istituti di ricerca o sperimentazione;
  3. società, ditte individuali o altri soggetti comunque a fine di lucro.

Ogni socio è tenuto al leale rispetto dello statuto, delle decisioni di Assemblea e di Consiglio, e al puntuale versamento delle quote sociali, deve contribuire al raggiungimento degli scopi sociali nei limiti delle proprie possibilità, e astenersi da ogni comportamento che possa danneggiare l’associazione o si ponga in conflitto con gli scopi e gli obiettivi della stessa.

La qualifica di socio decade per i seguenti motivi:

  • dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto entro un mese prima della fine dell’esercizio sociale; in questo caso l’organizzazione può tornare ad aderire alla Rete seguendo le procedure necessarie per la prima adesione;
  • omesso pagamento della quota associativa annuale; in questo caso l’organizzazione può rientrare nella Rete in seguito al pagamento della quota o delle quote arretrate e non versate;
  • scioglimento dell’ente socio o per modifiche tali da perdere i requisiti che determinano l’ammissione; in questo caso l’organizzazione – se ricostituita e se riacquista i requisiti necessari per l’ammissione – rientra nella Rete seguendo le procedure necessarie per la prima adesione;
  • esclusione, decisa dall’Assemblea, in seguito a omesso rispetto dello statuto, delle decisioni di Assemblea e di Consiglio, di uso abusivo del nome sociale, di comportamento dannoso per il nome e gli interessi della Rete, per decisioni, iniziative o scelte in evidente contrasto con i principi della Rete; in tutti questi casi l’esclusione è comunicata dal Coordinatore in forma scritta. Contro tale decisione, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l’organizzazione esclusa può opporre ricorso ai Probiviri, i quali, entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso, possono insindacabilmente confermare l’esclusione oppure riammettere l’organizzazione esclusa. In caso di esclusione senza opposizione o, se opposta, confermata dai Probiviri, l’organizzazione non può rientrare nella Rete.

L’organizzazione che cessi per qualsiasi motivo di fare parte della Rete perde ogni diritto in relazione al patrimonio sociale, e chi, nominato attraverso quell’organizzazione, ricopra cariche nella Rete decade: al suo posto subentra il primo candidato votato ma non nominato. Qualora chi ricopra una carica sociale cessi di appartenere all’organizzazione dalla quale è stato delegato o venga meno la delega che gli era stata conferita, per questo stesso motivo viene meno la sua carica.

 

Art. 3 – NORME REGOLAMENTARI RELATIVE ALL’ASSEMBLEA [Statuto, art. 6]

L’Assemblea è convocata dal Coordinatore con almeno quindici giorni di anticipo in convocazione unica comunicata attraverso qualunque strumento e forma adatti alla comunicazione (posta, telefono, fax, posta elettronica) e deve essere, sempre con almeno quindici giorni di anticipo essere pubblicata sul sito della Rete.

La convocazione deve contenere data, ora d’inizio, luogo e ordine del giorno dell’Assemblea.

All’Assemblea partecipa chi lo desideri. Però solo i rappresentanti legali delle organizzazioni aderenti o i loro delegati possono avere voto consultivo e, secondo quanto fissato nell’art. 6 dello Statuto, deliberativo.

Le votazioni – salvo quando non sia deliberato a maggioranza – avvengono con voto palese.

L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’Assemblea delibera a maggioranza; le sue deliberazioni vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

È ammessa la delega scritta indirizzata alla Rete a favore di un altro socio; nessun socio può ricevere più di 3 deleghe. Tutte le deleghe necessarie per le votazioni e la candidatura alle cariche sociali devono essere presentate dal responsabile legale dell’organizzazione delegante in forma scritta al Coordinatore prima dell’inizio dell’Assemblea.

Art. 4 – NORME REGOLAMENTARI RELATIVE AL CONSIGLIO DI GESTIONE [Statuto, art. 7]

Possono essere eletti in Assemblea [art. 4 e 6] come consiglieri i rappresentanti legali delle organizzazioni o i loro delegati nel numero ideale massimo di 7 membri; tuttavia all’interno del Consiglio non ci può essere più di un rappresentante delle organizzazioni indicate in ciascuna delle categorie b e c previste nell’articolo 2.,  né ci possono due membri delegati dalla medesima organizzazione.

In caso venga meno il numero dei consiglieri eletti, il Consiglio è legalmente valido per l’ordinaria amministrazione anche con tre membri: in questo caso si renderà necessaria la convocazione di un’Assemblea nel più breve tempo possibile.

I singoli eletti in Consiglio, in quanto consiglieri, non sono portavoce della propria organizzazione di provenienza, ma sono tenuti a rappresentare l’interesse collettivo di tutti i soci e a perseguire il bene comune dell’intera Rete.

Il Consiglio è convocato dal Coordinatore con almeno quindici giorni di anticipo in convocazione unica comunicata attraverso qualunque strumento e forma adatti alla comunicazione (posta, telefono, fax, posta elettronica) e deve essere, sempre con almeno quindici giorni di anticipo essere pubblicata sul sito della Rete.

La convocazione deve contenere data, ora d’inizio, luogo e ordine del giorno del Consiglio.

Il Consiglio può assumere decisioni anche su consultazione collegiale avvenuta tramite posta elettronica o posta ordinaria o fax o telefono o teleconferenza quando tutti i consiglieri siano stati consultati.

Le decisioni del Consiglio sono assunte dalla maggioranza dei consiglieri nominati, possono essere immediatamente esecutive e vincolano tutti gli associati.

Non è ammessa la delega.

Il Consigliere che per 3 volte consecutive non partecipi alla consultazione, in qualunque forma sia fatta, decade.

Lo svolgimento delle cariche sociali non può essere soggetto a compenso. Eventuali incarichi a compenso conferiti dal Consiglio direttivo a chi ricopra una carica sociale sono sottoposti al controllo e alla valutazione dello stesso Consiglio, in ogni caso escludendo dall’azione di controllo e valutazione chi abbia ricevuto il conferimento dell’incarico.

 

Art. 5 – NORME REGOLAMENTARI RELATIVE ALLE CARICHE SOCIALI [Statuto, art. 5]

Qualora chi ricopre una carica sociale dovesse per qualunque motivo recedere, decadere, essere escluso, viene sostituito dal primo candidato votato ma non nominato. Nel caso non ci fosse alcun ulteriore candidato in attesa dell’Assemblea la nomina è demandata al Consiglio.

 

Art. 6 – NORME REGOLAMENTARI RELATIVE AI REFERENTI

I rappresentanti legali possono nominare dei referenti all’interno della loro organizzazione con esplicita delega che indica le funzioni del referente. I referenti hanno la funzione di facilitare lo scambio di informazioni tra il  socio e la Rete e garantire il flusso di informazioni all’interno della propria associazione.

 

Art. 7 – NORME REGOLAMENTARI RELATIVE AI DELEGATI

Qualunque delega – sia per il voto in assemblea che per la condidatura nel Consiglio di gestione – è valida solo se presentata in forma scritta al Coordinatore da parte del responsabile legale dell’organizzazione.